COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010   Delibera della Commissione Disciplinare  4.3.3. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010

  Delibera della Commissione Disciplinare 

4.3.3. OPPOSIZIONE A.S.D. VIGOROVEA CALCIO

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 24/3/2010 –

Squalifica sino al 31/12/2010 giocatori Contin Simone e Zigante Marco – Campionato di 2^ Categoria

L’A.S.D. Vigorovea Calcio ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,

pubblicate nel Comunicato n. 57 del 24/3/2010, con le quali applicava la sanzione della squalifica sino al 31/12/2010 :

• a carico del calciatore Contin Simone : “giocatore in panchina, veniva espulso per plateali proteste, accompagnate da

offese e minacce, reiterate anche dopo la notifica del provvedimento”;

• a carico del calciatore Zigante Marco . “espulso per seconda ammonizione; alla notifica del provvedimento lo stesso

insultava e minacciava l'Arbitro, andava verso lo spogliatoio dell'Arbitro e vi entrava per prendere a calci gli effetti

personali del direttore di gara; rientrava quindi sul terreno di gioco assieme al giocatore Contin Simone cercando

entrambi di aggredire l'Arbitro, non riuscendovi solo per l'intervento di alcuni giocatori. Nonostante l'invito dell'Arbitro,

i capitani e i dirigenti non riuscivano ad allontanare i due giocatori, che peraltro avevano aizzato ulteriormente il

pubblico presente, costringendo quindi l'Arbitro a decretare la fine anticipata della gara, non sussistendo i

presupposti per continuare l’incontro”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’A.S.D. Vigorovea Calcio;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito personalmente il direttore di gara, che ha integralmente confermato il proprio rapporto, fornendo ulteriori elementi

richiesti dalla C.D.T.;

valutato complessivamente lo svolgimento dei fatti così come descritti dal direttore di gara e tenuto altresì conto della

circostanza che la situazione venutasi a creare ha di fatto impedito la stressa prosecuzione della gara;

ritenuto non sussistere utili elementi per una riduzione delle sanzioni impugnate;

atteso che appaiono inconferenti i richiami di altre decisioni del G.S. di primo grado, in quanto relative a fattispecie non

sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio;

considerato infine che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova

circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Vigorovea Calcio;

- di confermare la squalifica sino al 31/12/2010 a carico dei giocatori Contin Simone e Zigante Marco;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it