COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 22 Aprile 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 31 a carico di:
SPOLITU Gino Domenico Presidente della U.S. Praia per rispondere della violazione degli artt.1, comma 1 C.G.S. e 8,
comma 9 del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F., per non aver ottemperato al lodo del Collegio
Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. nr. 1 del 10.10.09, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il
proprio allenatore, Sig. Giovinazzo Giuseppe;
U.S. PRAIA 1951 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari
ascritti al proprio presidente.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali;
letto il deferimento della Procura Federale, con nota del 19.3.2010, Prot. N° 55926/1137 pf 09 10/MS/vdb, per i capi di incolpazione
di cui in epigrafe;
sentito alla riunione del 19 aprile 2010 il Sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, in rappresentanza della Procura
Federale, il quale così concludeva:
per la società US Praia punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nel campionato corrente;
per la società Praia a Mare € 500,00 di ammenda
per il Presidente Spolitu Gino Domenico mesi 6(sei) di inibizione”.
Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.
RILEVA
Con nota del 19 marzo 2010, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) SPOLITU
GINO DOMENICO Presidente della U.S. PRAIA per rispondere della violazione degli artt.1, comma 1 C.G.S. e 8, comma 9 del
C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F., per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui
al C.U. nr. 1 del 10.10.09, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, Sig.GIOVINAZZO
Giuseppe; 2) la U.S. PRAIA 1951 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti
disciplinari ascritti al proprio presidente.
Con tale lodo arbitrale, inappellabile ed immediatamente esecutivo, la U.S. PRAIA era stata condannata a corrispondere al proprio
tecnico GIOVINAZZO Giuseppe, la somma di € 11.611,18, a saldo del premio di tesseramento maturato dal 10.07.08 fino al
23.05.09 (data delle sue dimissioni) e le spese di viaggio sostenute, oltre agli interessi maturati e calcolati in € 174,00.
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Detta mancata ottemperanza della decisione del Collegio Arbitrale è stata denunciata dal Presidente del Comitato Regionale
Calabria LND con nota 8.2.2010.
Accertato che la U.S. PRAIA non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale nei termini perentori previsti dall'art. 94
ter, comma 11 delle N.O.I.F., pur avendo ricevuto formale comunicazione dell’emissione della decisione in parola in data
12.11.2009;
ritenuto che l’illecito disciplinare dianzi illustrato è imputabile direttamente al Sig. Spolitu Gino Domenico, nella sua qualità di
Presidente della U.S. PRAIA, nonché alla U.S. PRAIA 1951 in via diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per la violazione ascritta al
suo Presidente;
visto l’art. 1, comma 1 e l'art.8, comma 9 del C.G.S.;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
al Signor SPOLITU Gino Domenico, Presidente della società US Praia, MESI SEI (6) di inibizione;
alla società U.S. PRAIA punti TRE (3) di penalizzazione da scontarsi nel campionato corrente 2009/2010, nonché € 500,00
(cinquecento/00) di ammenda.