CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 19 febbraio 2010 promosso da: A.C. Giacomense Srl contro Federazione  Italiana Giuoco Calcio – A.S.G. Nocerina Srl – Lega Italiana Calcio Professionistico Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 19 febbraio 2010 promosso da: A.C. Giacomense Srl contro Federazione  Italiana Giuoco Calcio - A.S.G. Nocerina Srl - Lega Italiana Calcio Professionistico

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Sebastiano Vittorio La Greca

(Presidente)

Dott. Giovanni Rossi

(Arbitro)

Avv. Italo Vitellio

(Arbitro)

in data 19 febbraio 2010, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2178 del 20 novembre 2009) promosso da:

A.C. Giacomense Srl, con l’Avv. Paolo Bordonaro parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli parte intimata contro A.S.G. Nocerina Srl, con gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Gaetano Aita altra parte intimata e contro Lega Italiana Calcio Professionistico altra parte intimata, non costituita Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37 - 1° piano - stanza 1.54

00194 Roma tel. +39 06 3685 7801 +39 06 3685 7802 + 39 06 3685 7910 - fax +39 06 3685 7104 tribunale.arbitrale@coni.it - www.coni.it Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

In data 23 agosto 2009 si svolgeva la gara tra la A.S.G. Nocerina s.r.l. e la A.C. Giacomense s.r.l. valevole per il campionato di Seconda Divisione, Girone B, stagione 2009/2010, che si concludeva con il punteggio di parità 1-1. In questa gara la Giacomense schierava, come fuori quota, il giocatore Luca Errico, al quale, in precedenza, a seguito della espulsione nell’ultima gara del campionato Berretti (stagione 2008/2009), era stata inflitta dal Giudice Sportivo, con Comunicato Ufficiale n. 15 del 20 aprile 2009, la squalifica per un turno. La Nocerina proponeva ricorso al Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, con la richiesta di infliggere alla Giacomense la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, per avere schierato in campo il calciatore Luca Errico in posizione irregolare. Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 3 settembre 2009, respingeva il ricorso, ravvisando la regolarità della posizione in campo del calciatore in questione. Avverso tale decisione, la Nocerina proponeva appello avanti alla Corte di Giustizia Federale e questa, a Sezioni Unite, con dispositivo pubblicato sul C.U. n. 049/CGF del 22 ottobre 2009, in accoglimento dell’impugnazione infliggeva, a carico della Giacomense, la sanzione della perdita della gara con la Nocerina del 23 agosto 2009 per 3 a 0. Con istanza di arbitrato presentata il 20 novembre 2009 al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito TNAS), la Giacomense impugnava la decisione della Corte di Giustizia Federale, preliminarmente sostenendo la competenza del TNAS a decidere la controversia, con riferimento a quanto stabilito dagli artt. 12 ter e 22, terzo comma, dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI); nel merito, poi, riproponeva tutto quanto già dedotto da essa istante nelle scritture depositate davanti al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale e conclusivamente domandava che fosse confermato il risultato di gara acquisito con risultato di parità ottenuto sul campo 1 – 1. Con atto del 26 novembre 2009 la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) si costituiva e, in via pregiudiziale, eccepiva l’incompetenza del TNAS, riguardando la controversia portata in giudizio la sanzione della perdita della gara ed essendo tale questione sottratta, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto federale, alla competenza arbitrale; né potendo, come sostenuto dalla Giacomense, la cognizione del TNAS derivare dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI, in quanto da questa disposizione risulta che, per la devoluzione delle controversie al TNAS, è escluso che si possa prescindere dalla esistenza di un’apposita clausola compromissoria, clausola che, nella specie, risulta essere inesistente. Si costituiva altresì, con comparsa depositata il 9 dicembre 2009, la Nocerina, eccependo la inammissibilità dell’istanza di arbitrato della Giacomense, richiamando anch’essa quanto previsto dall’art. 30 dello Statuto della FIGC; nel merito, inoltre, chiedeva la totale conferma del provvedimento della Corte di Giustizia Federale, con la irrogazione, quindi, a carico della Giacomense, della sanzione della perdita della gara Nocerina – Giacomense del 23 agosto 2009 per 3 a 0. Successivamente, con provvedimento del Presidente del TNAS del 15 dicembre 2009, prot. n. 2362, veniva composto, ai sensi dell’art. 7 del Codice dei Giudizi dinanzi al TNAS (di seguito Codice), il Collegio Arbitrale nelle persone del dott. Sebastiano Vittorio La Greca, del dott. Giovanni Rossi e dell’avv. Italo Vitellio e, nel medesimo provvedimento, era anche individuato il Presidente del Collegio nella persona del dott. La Greca. All’udienza del 29 gennaio 2010, fissata per la comparizione delle parti, erano presenti i difensori delle stesse ed era esperito il tentativo di conciliazione, che rimaneva infruttuoso. In considerazione, poi, della natura della controversia, il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del Codice ed anche su istanza delle parti, concedeva termine fino al 10 febbraio 2010, per il deposito di memoria sulla questione pregiudiziale, nonché sul merito, con particolare riguardo alla motivazione del provvedimento impugnato, e rinviava, quindi, per la discussione all’udienza del 19 febbraio 2010. Alla suddetta udienza i difensori delle parti discutevano la causa nella piena osservanza del principio del contraddittorio e, all’esito, il Collegio Arbitrale pronunciava il dispositivo della presente decisione. Il Collegio era, altresì, autorizzato concordemente dalle parti a prorogare il termine di pronuncia del lodo di ulteriori trenta giorni a far data dalla scadenza, di cui all’art. 25 comma 1, del Codice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ pregiudiziale l’esame dell’eccezione, sollevata dalle convenute, d’incompetenza di questo Tribunale arbitrale a decidere sulla istanza di arbitrato presentata dalla A.C. Giacomense s.r.l., vertendo questa su una sanzione comportante la perdita della gara. Il Collegio ritiene che l’eccezione debba essere accolta, in quanto, posto che, come precisato, oggetto della presente controversia risulta essere la sanzione della perdita della gara, ciò è preclusivo, ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett.b, dello Statuto della FIGC, alla devolvibilità di tale controversia alla cognizione arbitrale del TNAS, nell’assenza di una valida clausola compromissoria. La richiamata disposizione federale, infatti, dopo avere stabilito che le controversie tra tesserati, società affiliate e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere rimesse “unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalla normativa federale”, nell’indicare, poi, quali siano le controversie non devolvibili in arbitrato, tra esse espressamente include quelle comportanti la “sanzione della perdita della gara”. Vero è che l’art. 30 dello Statuto della FIGC si riferisce alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e non al neo organismo, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), atteso che tale circostanza, ad avviso del Collegio - in ciò confortato anche dalle condivisibili argomentazioni in proposito contenute nel lodo Ascoli/FIGC del 15 dicembre 2009 - non sposta i termini della questione, anzi, invece di

smentire, in sostanza conferma la fondatezza della sollevata eccezione d’incompetenza. Infatti, o le disposizioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC devono intendersi attualmente riferite al TNAS, come se a questo organo sportivo con funzione arbitrale siano state attribuite le competenze prima spettanti alla Camera di Conciliazione, sicché l’ambito di competenza del Tribunale Arbitrale non potrebbe che essere circoscritto nei limiti stabiliti dalla precitata norma federale, con esclusione, quindi, si ripete, della devolvibilità in arbitrato della sanzione della perdita della gara; oppure, se non si ritiene consentita un’applicazione analogica delle regole della Camera di Conciliazione al TNAS, allora quest’ultimo organismo sarà carente di qualsiasi competenza in ordine alle controversie tra tesserati o società affiliate e FIGC, venendo a mancare il supporto normativo prescritto dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI, nonché l’esistenza di una specifica clausola compromissoria, condizione questa indispensabile perché le controversie di natura sportiva possano essere devolute in sede arbitrale. L’art. 12 ter dello Statuto del CONI, riguardante il TNAS, statuisce, invero, che detto Tribunale “ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati , tesserati o licenziati ….”, mentre l’art. 2 del Codice TNAS, al comma 1 stabilisce che “le Federazioni sportive nazionali ….possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel loro ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale”, al comma 2, poi, che “all’atto dell’affiliazione , dell’iscrizione o dell’assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni ….va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale”e al comma 3, infine, che “anche controversie insorte tra soggetti non legati , o non legati tutti da rapporti con le Federazioni ……possono, sulla base di specifici accordi, essere devolute alla definizione arbitrale del Tribunale”. E’, pertanto, indefettibile presupposto, si ribadisce, che, affinché i tesserati e gli affiliati possano legittimamente fare ricorso alla giustizia arbitrale, nei rispettivi statuti e regolamenti sia prevista un’apposita clausola compromissoria diretta a regolare e determinare la possibilità della devoluzione della controversia al giudizio degli arbitri. Indubbiamente, con il nuovo assetto del sistema di giustizia sportiva scaturito in coincidenza con la soppressione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport si è inteso particolarmente evidenziare la natura arbitrale della funzione giustiziale conferita al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Il che, del resto, trova significativo riscontro nelle regole procedurali contenute nel Codice dei giudizi dinanzi al TNAS, ove risultano espressamente richiamate le “norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato” (ved. art.4, comma 2), così come, per quanto concerne il termine per la pronuncia del lodo, la relativa disciplina è stata sostanzialmente mutuata da quella prevista dal codice di procedura civile (ved. art.25) e anche per quanto riguarda la impugnabilità dei lodi (quelli su controversie “rilevanti anche per l’ordinamento della Repubblica”) il riferimento è sempre “ai mezzi previsti dal codice di procedura civile”(ved. art.28). E’da escludere, infine, che il TNAS – secondo quanto prospettato dalla istante Giacomense, con richiamo a quanto sostenuto nel lodo A.S.C. Settebagni Salario/FIGC del 3 settembre 2009 – possa essere ritenuto quale “organo di giustizia superfederale di 3° grado”, dovendosi concordare anche sotto questo profilo con il già menzionato lodo Ascoli/FIGC del 15 dicembre 2009, in cui perspicuamente è stato osservato che “ l’esistenza oggi di due distinte istituzioni, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il TNAS, l’espressa qualificazione soltanto dell’Alta Corte come “l’ultimo grado della giustizia sportiva” (art. 1, comma secondo, Codice Alta Corte), l’affermazione che il TNAS “amministra gli arbitrati” (art. 1, comma primo Codice TNAS), lasciano supporre che l’alternatività della “competenza arbitrale “ del TNAS rispetto a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte. Si tratta,quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva, ma alternativi nel loro ruolo di vertice”. In conclusione, per tutto quanto precede e’ da confermare l’incompetenza di questo Tribunale a giudicare la presente controversia, con esonero, quindi, dall’esame del merito della stessa. La sussistenza di giusti motivi induce a dichiarare interamente compensate, tra le parti, le spese di giudizio. Gli onorari dei componenti del Collegio arbitrale sono posti a carico delle parti - A.C. Giacomense Srl, Federazione Italiana Giuoco Calcio e A.S.G. Nocerina Srl - in parti uguali e con il vincolo di solidarietà e vengono liquidati in complessivi € 4.000 (euro quattromila), oltre accessori e spese.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato di cui in premessa; 2. compensa tra le parti le spese di procedimento e per assistenza difensiva; pone a carico delle parti - A.C. Giacomense Srl, Federazione Italiana Giuoco Calcio e A.S.G. Nocerina Srl - in parti uguali e con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; 3. pone a carico delle parti - A.C. Giacomense Srl, Federazione Italiana Giuoco Calcio e A.S.G. Nocerina Srl - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 4. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 19 febbraio 2010 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Sebastiano Vittorio La Greca

F.to Giovanni Rossi

F.to Italo Vitellio

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