CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2010 promosso da: Sig. Tullio Tinti – A.C. Mantova Srl IL COLLEGIO ARBITRALE Cons. Silvestro Maria Russo (Presidente) Prof. Avv. Filippo Lubrano (Arbitro) Avv. Enrico

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2010 promosso da: Sig. Tullio Tinti - A.C. Mantova Srl

IL COLLEGIO ARBITRALE

Cons. Silvestro Maria Russo (Presidente)

Prof. Avv. Filippo Lubrano (Arbitro)

Avv. Enrico De Giovanni (Arbitro)

riunito in conferenza personale del 22 febbraio 2010 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 2314 del 4 dicembre 2009) promosso da: Sig. Tullio TINTI, in proprio e / o quale legale rappresentante della società uni personale T.L.T. s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Puglisi Maraja ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, alla via Prato Santo n. 4 parte istante

contro A. C. Mantova s.r.l., corrente in Mantova, in persona del Presidente pro tempore, non costituita nel presente giudizio parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato in data 4 dicembre 2009 (prot. n. 2314/2009), il sig. Tullio TINTI (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o “parte istante”) assume d’esser agente di calciatori iscritto all’Albo istituito presso la FIGC, nonché legale rappresentante della TLT s.r.l., corrente in Brescia. Il sig. TINTI dichiara altresì d’aver ricevuto dalla A.C. Mantova s.r.l. i mandati del 14 gennaio 2005, del 1° luglio 2007 e del 25 gennaio 2009, affinché egli le curasse gli interessi inerenti al tesseramento dei giocatori Gaetano CARIDI, Jacopo BALESTRI e, rispettivamente, Roberto D’AVERSA. I predetti mandati, rende noto il sig. TINTI, previdero tra l’altro la facoltà per l’agente d’attribuire i relativi diritti economici e patrimoniali direttamente alla predetta TLT s.r.l. e furono poi depositati presso la Commissione Agenti di calciatori della FIGC. Il sig. TINTI fa presente d’aver regolarmente espletato i mandati de quibus, in quanto i tre calciatori sottoscrissero i rispettivi contratti con la A.C. Mantova s.r.l., per i quali, in relazione al suo compenso pattuito, egli emise le fatture n. 4/2008 del 10 gennaio 2008 (calciatore CARIDI) e n. 107/2008 del 9 dicembre 2008 (calciatore BALESTRI) e l’avviso di scadenza in data 4 novembre 2009 per il calciatore D’AVERSA. La somma così fatturata e spettante al sig. TINTI era pari a € 59.400,00 (cinquantanovemilaquattrocento/00 euro), ma la A.C. Mantova s.r.l. non provvide ad onorare tal pagamento. Sicché il sig. TINTI ha promosso la presente procedura arbitrale, deducendo in punto di diritto vari profili di censura e nominando quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. g) del Codice, il Prof. Avv. Filippo Lubrano. La A.C. Mantova s.r.l., dal canto suo, non ha designato proprio arbitro di parte, che è stato quindi nominato dal Presidente del Tribunale nazionale per l’arbitrato nello sport nella persona dell’Avv. dello Stato Enrico De Giovanni. Tuttavia, pur ritualmente intimata, detta Società non s’è costituita nel presente giudizio, né v’ha spiegato difese. Il Prof. Avv. Lubrano e l’Avv. De Giovanni hanno accettato l’incarico e, ai sensi dell’art. 6, c. 3 del Codice, hanno individuato nel Cons. Silvestro Maria Russo il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, il quale ha accettato l’incarico. Il Collegio Arbitrale ha fissato la prima udienza di trattazione della causa al 22 febbraio 2010, nel corso della quale la parte istante ha dichiarato d’accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale, constatate l’integrità del contraddittorio e la mancata costituzione della Società intimata, ha quindi invitato il patrono di parte istante a discutere il ricorso nel merito ed a rassegnare le proprie conclusioni, riservandosi la decisione sulla controversia. DIRITTO Come già accennato nelle premesse in fatto, parte istante ha adito questo TNAS a causa dell’inadempimento, da parte della convenuta A.C. Mantova s.r.l., del suo compenso, complessivamente pari a € 59.400,00, nella qualità di agente dei calciatori Gaetano CARIDI, Jacopo BALESTRI e Roberto D’AVERSA, come da mandati conferitigli da detta Società il 14 gennaio 2005, il 1° luglio 2007 e, rispettivamente, il 25 gennaio 2009. L’istanza attorea è meritevole d’accoglimento. Parte istante, per vero, offre serio principio di prova in ordine sia all’effettivo espletamento dei predetti mandati — avendo infatti i tre citati calciatori stipulato i rispettivi contratti con la A.C. Mantova s.r.l.—, sia della corretta fatturazione dei compensi spettanti, sia, infine, dell’omesso pagamento di questi ultimi da parte di tal Società. In particolare, se è vero che per i sigg. BALESTRI e D’AVERSA la A.C. Mantova aveva pattuito il compenso a favore del ricorrente a condizione della loro permanenza in modo proporzionale presso detta Società, parte istante fornisce dimostrazione del tesseramento di costoro nel Campionato 2008/2009. Inoltre, il ricorrente ha spiccato le fatture n. 4/2008 del 10 gennaio 2008 (calciatore CARIDI) e n. 107/2008 del 9 dicembre 2008 (calciatore BALESTRI) e l’avviso di scadenza in data 4 novembre 2009 per il calciatore D’AVERSA, senza che consti in atti alcun pagamento, neppure parziale. Ora, la Società convenuta, pur se ritualmente intimata nel presente giudizio arbitrale, non vi s’è costituita, né ha fornito alcun argomento a confutazione, in tutto o in parte, della pretesa attorea. Sicché il Collegio, ai sensi dell’art. 116, II c., c.p.c. ben può trarre da siffatto contegno, con la ragionevole prudenza inerente al relativo apprezzamento, un serio argomento che corrobora gli altri elementi di prova documentale, versati da parte istante agli atti di causa, circa la fondatezza dell’avvenuto inadempimento della convenuta. Anzi, il Collegio, appunto a cagione dell’ormai lungo tempo trascorso dalla citata fatturazione — lo s’è detto, non smentita in fatto —, può trarre dal complessivo contegno della Società intimata quell’ulteriore elemento aggiuntivo ed integrativo di prova che non consente di  tollerare ancora l’omesso pagamento della convenuta stessa, a fronte del servizio resole dal ricorrente e non contestato. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, accoglie l’ istanza d'arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone: a) condanna l’intimata A.C. Mantova s.r.l. al pagamento, a favore della parte istante sig. Tullio TINTI, in proprio e / quale legale rappresentante della società uni personale T.L.T. s.r.l., della somma di € 59.400,00 (cinquantanovemilaquattrocento/00 euro), oltre gli interessi legali dalle singole fatture al soddisfo; b) condanna altresì la A.C. Mantova s.r.l. al pagamento, a favore della parte istante, delle spese di lite, che sono complessivamente liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), oltre IVA e CPA come per legge e con rimborso forfetario pari al 12,5% per assistenza legale; c) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00 euro), oltre IVA e CPA a favore del solo Prof. Avv. Lubrano; d) pone a carico della A.C. Mantova s.r.l. il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 22 febbraio 2010, in conferenza personale egli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Silvestro Maria Russo

F.to Filippo Lubrano

F.to Enrico De Giovanni

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