CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 25 febbraio 2010 promosso da: Sig Dott. Giovanni Allegrini – Taranto Sport Srl IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente Prof. a

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 25 febbraio 2010 promosso da: Sig Dott. Giovanni Allegrini - Taranto Sport Srl

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto dai signori:

Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente

Prof. avv. Ferruccio Auletta Arbitro

Avv. Guido Cecinelli Arbitro

riunito in Roma, presso lo «Studio legale de Luca Tamajo - Boursier Niutta» in viale G. Cesare n. 21, in data 25 febbraio 2010 ha deliberato il seguente

LODO

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2313 del 4.12.2009) promosso da: dr Giovanni Allegrini, c.f. LLGGNN52C12I155R, rapp.to e assistito dall’ avv. prof. Giuseppe Sorcinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Fano, via C. Colombo n. 36 attore

contro

Taranto Sport s.r.l., P. Iva 02321120731, in persona del legale rapp.te pro tempore dr Bartlomeo Vincenzo D’Addario, rapp.ta e assistita dagli avv.ti Luca Arnaboldi, Fabio Giuseppe Angelini e Nicola Borgonovo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via Condotti n. 91 convenuta

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L’attore ha fatto «ricorso ex art. 34 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport1» (prot. n. 2313 del 4.12.2009) 1 L’art. 34 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport stabilisce: «Le controversie in precedenza previste dal Regolamento per la risoluzione delle controversie relative all’attività di agente di calciatori approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 giugno 2007, comprendente ogni controversia sportiva tra agente e calciatore, agente e società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e tra agenti, proponendo le seguenti domande, «nel merito», al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (T.N.A.S.): «condannare o comunque fare obbligo a Taranto Sport s.r.l. di pagare al ricorrente la somma di € 12.448,00 (€ 10.000,00 + 4% + Iva 20%), oltre interessi legali dal 25.7.09, spese legali, compenso del Collegio Arbitrale comprensivo dei diritti amministrativi». La convenuta, pur dopo aver concorso con la parte avversaria nell’«accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione dell’odierno Collegio Arbitrale» esplicitando l’assenza di «alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio arbitrale e, in particolare, nei confronti dell’arbitrato designato per la parte resistente» (rimasta inerte proprio nella iniziativa de qua e surrogata ai sensi dell’art. 17 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S.), ha tuttavia resistito con preliminare istanza di «conce[ssione di] un termine difensivo per poter replicare compiutamente al ricorso avversario», avendo denunciato vizi della vocatio in ius (prot. n. 378 del 10.2.2010); quindi, dopo che il Collegio ha disposto l’«aggiorna[mento del] l’udienza […] ex art. 20 del Codice alla data del 25 febbraio c.a. […], dando facoltà alla parte convenuta di depositare una memoria integrativa di quella depositata […] entro il 22 febbraio c.c.», la stessa parte ha preso, con atto prot. n. 431 del 17.2.2010, le seguenti conclusioni: «in via preliminare: - dichiarare l’avvenuta prescrizione del preteso credito di controparte ex art. 2950 c.p.c. [recte: c.c.]; nel merito: - rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande formulate dal ricorrente; in ogni caso: - con vittoria di spese, e compenso del Collegio Arbitrale». Sostiene l’attore che la convenuta gli ha conferito «mandato in via esclusiva» quale agente di calciatori «affinchè lo stesso cur[asse] i suoi interessi, prevedendo opera di assistenza nella conclusione [del] tesseramento del calciatore Cazzola Umberto». Il mandato recava data di scadenza al 31.8.2008 e compenso per € 10.000,00 + 4% + IVIA stabilito in modo «forfetario»: compenso da corrispondere entro il 30.3.2009. restano devolute al Tribunale e sono regolate dal presente Codice con applicazione transitoria, fino alle nuove determinazioni della Giunta Nazionale del CONI, della speciale Tabella dei diritti onorari e spese dell’anzidetto Regolamento precedentemente in vigore». Il dr G. Allegrini ha, quindi, allegato le circostanze dell’avvenuto tesseramento del calciatore per la propria opera e di aver intimato il pagamento del corrispettivo di quest’ultima in data 16 luglio 2009. La convenuta ha eccepito la prescrizione annuale del diritto fatto valere, a norma dell’art. 2950 c.c., assumendo come dies a quo la data di scadenza del mandato (31.8.2008) e come dies ad quem la domanda giudiziale (> 4.12.2009). La difesa del Taranto Sport s.r.l. ha quindi concluso di nulla esser tenuta a pagare poiché il tesseramento del giocatore «è avvenuto il 25.07.2009», cioè «ben dopo la scadenza del mandato» conferito all’agente, e nemmeno rinnovato; e, inoltre, ha dedotto il mancato assolvimento dell’onere della prova circa l’opera prestata dal dr G. Allegrini per l’ «ingaggio» del calciatore U. Cazzola. Nella «prima udienza», così come aggiornata a istanza della difesa di parte convenuta che aveva domandato nel corso della riunione del 10 febbraio 2010 di essere «rimessa in termini, stante il difetto di notifica dell’istanza di arbitrato da parte del ricorrente», le parti, senza pervenire alla conciliazione a seguito del tentativo esperito dal Collegio, hanno concordato di anticipare la discussione, a norma dell’art. (24 e) 21, comma 2, del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S., benchè la difesa della parte convenuta abbia manifestato opposizione alla «produzione documentale» operata nel corso dell’udienza in parola dalla parte avversaria. Alla stessa udienza la parte attrice ha preso conclusioni, anche «nel merito», per relationem a una memoria contestualmente prodotta, ivi rilevandosi - rispetto alle corrispondenti conclusioni rassegnate in «ricorso»- la precisazione della diversa data di decorrenza degli accessori del credito (30 marzo 2009) e la nuova domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c. («condannare Taranto Sport al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 CpC da liquidarsi anche d’ufficio»). Di seguito gli arbitri si sono riuniti in conferenza personale e, all’unanimità, hanno deliberato il presente lodo per i seguenti MOTIVI 1. La domanda principale dell’agente di calciatori, dr G. Allegrini, è fondata. 2. Egli - e vi è prova documentale di tanto - ha ricevuto mandato dalla Società in data 24 luglio 2008 perché procurasse il «tesseramento del calciatore Cazzola Umberto» (cfr. «mandato tra società e agente», doc. 1 dell’attore): il tesseramento di questo è avvenuto già l’indomani, 25 luglio 2008, come attestato, tra gli altri documenti, dall’atto denominato «variazione di tesseramento», sottoscritto dal legale rappresentante della Società convenuta e che è stato prodotto sub 8) dall’attore (estraneo, peraltro, alla formazione del documento de quo) nel corso della udienza tenuta in data 25 febbraio 2010. 2.1. Dunque, rileva il giudizio di ammissibilità di siffatto documento, in ordine all’utilizzabilità del quale la difesa di parte convenuta ha manifestato opposizione. Sennonchè, questa opposizione non ha fondamento: il Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. ammette esplicitamente che «salvo esigenze sopravvenute, tutti i mezzi istruttori devono essere richiesti al più tardi nell’udienza di cui all’art. 20» (art. 22, comma 1), vale a dire proprio l’udienza del genere avutosi nella fattispecie. Invero, nel corso della «prima udienza» in data 10 febbraio 2010, il Collegio, ad instar dell’art. 164, 3° comma, c.p.c., si era limitato a «fissa[re] una nuova udienza nel rispetto dei termini» (essenziali alla difesa della parte convenuta che aveva denunciato, seppur previa costituzione, l’indisponibilità incolpevole di un termine adeguato a resistere in giudizio alla pretesa altrui). E, perciò, il Collegio aveva provveduto soltanto ad «aggiorna[re] l’udienza […] ex art. 20 del Codice», con l’effetto di determinare, ancor più in considerazione del fatto che la difesa di parte convenuta era stata contestualmente autorizzata a presentare «una memoria integrativa», un differimento delle preclusioni connesse all’effettiva tenuta dell’ udienza che segna regolarmente il limite dell’offerta probatoria delle parti. Né del resto potrebbe apparire esigibile una difesa di parte attrice ante diem, cioè ancor prima di conoscere la contestazione inerente la data di avvenuto tesseramento del calciatore U. Cazzola; contestazione appresa dal dr G. Allegrini proprio nel corso della «prima udienza», e per rimuovere la quale questi, nell’assenza di scadenze intermedie a sé riservate nell’organizzazione del procedimento, ha prodotto documenti già nell’udienza immediatamente successiva, cioè l’udienza data ai sensi dell’art. 20 del Codice. 2.2. Consegue da tutto ciò che il fatto costitutivo del diritto dell’agente è provato, con assorbimento di ogni necessità di confutazione di circostanze indizianti, nella prospettiva della parte convenuta, in senso contrario. 3. A estinguere gli effetti che conseguono al fatto costitutivo del diritto del mandatario non vale l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della Società mandante. Anzi, al rigetto di tale eccezione neppure serve la risoluzione della questione, altrimenti preliminare, dell’applicabilità del termine annuale ovvero superiore per il compimento del tempo di prescrizione del diritto al corrispettivo dell’agente di calciatori. Anche volendo condividere, infatti, seppure per finalità soltanto argomentative, l’assunto della parte convenuta circa la maturazione in un anno del diritto stesso, vi è prova documentale che il termine per il pagamento fosse convenuto tra le parti nel 30 marzo 2009 (onde l’anno non sarebbe comunque decorso neppure all’atto della decisione del Collegio), e altrettanto rimane provato che in data 25 luglio 2009 la Società ha ricevuto la formale costituzione in mora del creditore (nota racc. 137264878304), così producendosi l’effetto interruttivo del termine ancor prima dell’introduzione del presente giudizio. 4. In definitiva, non sussistono ragioni di sovvertimento dell’assunto dell’attore e non può esserne ricusata la pretesa al pagamento di quanto convenuto nel contratto di mandato, con i relativi accessori a far tempo dalla detta costituzione in mora. 5. Viceversa, non è accessibile nel merito la domanda di responsabilità aggravata, proposta dal dr G. Allegrini soltanto in limine della discussione e così in violazione dell’art. 9, comma 1, lett. e), del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. e, più in generale, del principio del contraddittorio al presidio del quale il Collegio è tenuto «in ogni caso» (art. 816 bis, 1° comma, c.p.c.). 6. Tutte le spese, per assistenza difensiva, per diritti degli arbitri e del C.O.N.I., seguono il criterio di imputazione alla parte soccombente, che si identifica nella Società Taranto sport r.l. 7. Diritti e onorari del difensore dell’attore e diritti degli arbitri vengono infine liquidati, a norma delle disposizioni rispettivamente applicabili (d.m. n. 127/2004 e «speciale Tabella dei diritti onorari e spese dell’ anzidetto Regolamento precedentemente in vigore» giusta l’art. 34 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S.), in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con «ricorso» pervenuto in data 4.12.2009 prot. n. 2313 , così provvede: - condanna Taranto Sport s.r.l. al pagamento in favore del dr Giovanni Allegrini della somma pari a « € 10.000,00 + 4% + IVA », oltre interessi nella misura del tasso legale a far data dal 20 luglio 2009 e fino al giorno dell’avvenuto pagamento; - condanna Taranto Sport s.r.l. al rimborso a favore del dr Giovanni Allegrini delle spese di difesa e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali (12,5 %), I.V.A. e C.P.A.; - dichiara inammissibile la domanda di «condannare Taranto Sport al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 CpC da liquidarsi anche d’ufficio»; - rigetta ogni altra domanda o eccezione; - condanna Taranto Sport s.r.l. al rimborso a favore del dr Giovanni Allegrini delle spese del procedimento per diritti degli arbitri e del C.O.N.I; - liquida i diritti degli arbitri nella misura complessiva di € 1.800,00; - dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri; - manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, in data 25 febbraio 2010, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Marcello de Luca Tamajo

F.to Ferruccio Auletta

F.to Guido Cecinelli

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