CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2010 promosso da: A.S.D. San Gemini per l’Ing. Andrea Carducci – Lega Nazionale Dilettanti / Delegazione Provinciale di Terni e Lega Nazionale Dilettanti / Comitato Regionale Umbria IL COLLEGIO

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2010 promosso da: A.S.D. San Gemini per l'Ing. Andrea Carducci - Lega Nazionale Dilettanti / Delegazione Provinciale di Terni e Lega Nazionale Dilettanti / Comitato Regionale Umbria

IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente)

Cons. Silvestro Maria Russo (Arbitro)

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosoni (Arbitro)

riunito in conferenza personale del 22 febbraio 2010 in Roma, ha pronunciato

all'unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0012 del 5 gennaio 2010) promosso da: A.S.D. San Gemini per l’ing. Andrea Carducci, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Ranalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via delle Carrozze n. 3

parte istante

contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona del Presidente pro tempore, non costituita nel presente giudizio e Lega Nazionale Dilettanti – LND, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed selettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Po n. 9 parti intimate

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

La ASD San Gemini dichiara d’essere una piccola società di calcio, nonché di partecipare al campionato Juniores provinciale di Terni, girone C. Detta Società fa, altresì, presente d’aver disputato, in data 21 novembre 2009 e nel campo sportivo sito in Terni, via Vulcano, l’incontro di calcio con la Soc. Terni Est, all’uopo accompagnata dall’ing. Andrea Carducci. Detta Società rende noto che quest’ultimo, dopo aver predisposto i documenti della ASD San Gemini per la compilazione della lista degli atleti in attesa del Dirigente della Società, si allontanava dallo spogliatoio, ponendosi a bordo campo. Al termine della partita, alcuni e non identificati giocatori della ASD San Gemini, a detta di tal Società, hanno rivolto frasi ingiuriose verso l’arbitro sig.ra Cosima Daniela Favorito, ritenendola responsabile della sconfitta, mentre l’ing. Carducci avrebbe svolto il compito di calmare gli animi. Dopo l’uscita dal campo, l’ing. Carducci avrebbe udito una frase gravemente offensiva verso l’arbitro mentr’ella telefonava all’interno della di lei autovettura, sicché egli sarebbe sceso dalla propria per evitare ogni contatto fisico tra i propri giocatori e l’arbitro stesso. In esito al referto arbitrale, la delegazione provinciale della LND di Terni, in virtù del C.U. n. 13 del 25 novembre 2009, ha irrogato, per le vicende in parola, alla ASD San Gemini l’ammenda di € 200 <<…per comportamento offensivo nei confronti dell’Arbitro da parte dei propri giocatori i quali, indistintamente, a fine gara ingiuriavano l’arbitro all’interno del proprio spogliatoio…>> ed all’ing. Carducci l’<<…inibizione a svolgere ogni attività fino al 30 giugno 2010, perché già sospeso in forza di un precedente provvedimento disciplinare…>>. Avverso la sanzione inerente alla posizione dell’ing. Carducci, la ASD San Gemini s’è allora gravata innanzi alla Commissione territoriale della FIGC, che, con decisione pubblicata nel C.U. n. 063 dell’11 dicembre 2009, ha respinto detta istanza. La ASD San Gemini ha promosso la presente procedura arbitrale nei confronti della predetta decisione, deducendo in punto di diritto vari profili di censura e nominando quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. g) del Codice, il Cons. Silvestro Maria Russo. L’intimata FIGC non s’è costituita nel presente giudizio. Vi resiste invece l’intimata LND, la quale eccepisce, anzitutto, vari profili d’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea, oltre a nominare proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini. Il Cons. Russo ed il Prof. Avv. Frosini hanno accettato l’incarico e, ai sensi dell’art. 6, c. 3 del Codice, hanno individuato nel terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa, il quale ha accettato l’incarico. Il Collegio Arbitrale ha fissato la prima udienza di trattazione della causa al 22 febbraio 2010, nel corso della quale le parti costituite hanno dichiarato d’accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice, nonché la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale, constatata l’integrità del contraddittorio, esperisce, ma senza esito, il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2 del Codice. L’avv. Federica Fiorelli, in sostituzione dell’avv. Ranalli per la parte istante, si riporta agli atti e sviluppa gli argomenti ivi svolti, oltre a replicare alla memoria difensiva della LND, precisando altresì che la domanda attorea è limitata alla sanzione relativa all’ing. Carducci. L’avv. Gallavotti per la LND si riporta agli atti e risponde agli argomenti svolti dalla parte istante. Quindi il Collegio, ritenendo la causa già matura, la trattiene in decisione. DIRITTO Si controverte, da parte dell’ASD San Gemini, avverso la decisione con cui la Commissione territoriale della FIGC di Terni (pubblicata nel C.U. n. 063 dell’11 dicembre 2009) ha respinto l’impugnazione attorea della sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2010, irrogata al suo dirigente ing. Andrea Carducci per le offese al direttore di gara alla fine e dopo l’incontro di calcio del campionato Juniores provinciale di Terni (girone C), disputato in data 21 novembre 2009. In accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente LND, l’istanza attorea s’appalesa inammissibile e non è meritevole d’accoglimento, per le ragioni di cui appresso. Sul punto, deve anzitutto il Collegio disattendere l’assunto attoreo in ordine alla tardività della memoria di parte resistente, in quanto è materialmente vero che quest’ultima è stata notificata il 27 gennaio 2009 - ossia oltre il ventesimo giorno dalla notificazione dell’istanza d’arbitrato (5 gennaio 2009) -, ma il termine de quo, indicato nell’art. 12 del Codice, è solo sollecitatorio, non essendo connesso ad alcuna sanzione decadenziale. Tanto non volendo considerare che le eccezioni poste da detta memoria, inerenti a svariati profili d’inammissibilità dell’istanza d’arbitrato, attengono a questioni rilevabili d’ufficio dal Collegio e che è opportuno far constare alle parti, provocandone, com’è in effetti avvenuto, il contraddittorio. Ciò posto - e ferma la precisazione attorea all’udienza di trattazione, per cui la domanda concerne solo la sanzione inibitoria a carico del dirigente ing. Carducci -, parte istante fa allora valere in questa sede non già (o non più) l’interesse proprio in relazione alla lesione subita a causa della sanzione pecuniaria, bensì quello personale e diretto dell’ing. Carducci stesso. Sennonché né il vigente Codice del TNAS, né tampoco le norme del c.p.c. sull’arbitrato, da quello espressamente richiamate, consentono alcuna forma di sostituzione processuale, nel senso, cioè, della domanda in nome proprio a tutela di un’altrui situazione soggettiva. Rettamente l’intimata LND richiama l’art. 81 c.p.c., giacché, salvo situazioni eccezionali, tale norma non fa che ribadire il principio per cui non si può avere legittima dissociazione tra titolarità del diritto e titolarità dell’azione. Ciò ben si ravvisa in special modo se, come nella specie, si controverta della personale responsabilità disciplinare dei singoli tesserati FIGC, per fatti soltanto ad essi imputabili, la quale si muove su un piano logico-giuridico diverso da quello delle Società. E che nella specie non ricorra l’eccezione alla regola ex art. 81 c.p.c. non par dubbio, sol che si pensi alla rinuncia di parte istante a far valere in questa sede il proprio e personale interesse nei confronti della sanzione irrogatale, per cui l’oggetto del contendere s’incentra ora su quella inflitta all’ing. Carducci. In tal caso, però, essa non può agire in nome e per conto di costui perché non ne è, né dimostra d’esserne la procuratrice speciale, come ben evincesi sia dalla procura a margine dell’istanza d’arbitrato, sia dalla relativa sottoscrizione. Né varrebbe obiettare, come fa parte istante, che in fondo essa ha adito il TNAS dopo aver esaurito i gradi di giustizia endofederale ché, in tal modo, essa confonde il presupposto di procedibilità dell’istanza d’arbitrato con la titolarità dell’interesse azionato, che non è sua, ma dell’ing. Carducci. Neppure giova alla tesi attorea il richiamo all’art. 30 dello Statuto FIGC, il quale consente sì d’adire la cognizione arbitrale, ma solo se ve n’è un interesse immediato, personale e diretto, donde la piena applicabilità pure sotto questo aspetto del ripetuto art. 81 c.p.c. È appena da osservare che, per quanto la sanzione disciplinare irrogata al dirigente o qualunque altro tesserato possa ridondare in pregiudizio (materiale, non per forza giuridico) anche della Società - e pure senza colpa di questa -, la personale responsabilità di costoro non tollera un’interpretazione del citato art. 30, tale da pervenire (è in sostanza questo ciò che vorrebbe parte istante) a surrogazioni automatiche di tutela del tipo di quella descritta nell’art. 2900 c.c. In disparte la possibilità della Società di dissociarsi in ogni momento dall’illecito disciplinare, dal canto suo il responsabile, pur quando acquiesca alla sanzione, ne esegue la statuizione (efficace ed esecutiva fin quando non se ne dimostri il contrario) e non rinuncia a propri diritti. Sicché egli così non provoca danni ingiusti (non jure, né tampoco contra jus) alla posizione della Società - pur se questa si senta “creditrice” verso il dirigente o il tesserato -, sì da giustificare per se stessa l’applicabilità della legittimazione surrogatoria ex art. 2900 c.c. Privo di pregio è infine l’assunto per cui finora l’eccezione d’inammissibilità non era stata sollevata nei confronti di parte istante, in quanto il difetto dell’interesse azionato è rilevabile, se del caso d’ufficio, pure nella presente sede di gravame e senz’uopo d’impugnazione incidentale della decisione endofederale che, pronunciando solo nel merito della controversia, abbia implicitamente reputato ammissibile o procedibile la domanda. L’istanza in esame è altresì inammissibile nella parte in cui evoca, in questo giudizio arbitrale, pure la LND, la quale in effetti non è titolare d’una posizione soggettiva per contraddire la pretesa attorea. Quest’ultima concerne un gravame avverso la decisione d’un organo di giustizia sportiva della FIGC, non già atti propri della competenza della LND, a nulla rilevando che l’organo la cui decisione è qui impugnata sieda o sia dislocata presso la sede territoriale della Lega stessa. Il Collegio condivide l’eccezione della parte intimata anche sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva di questa, giacché tanto a livello centrale, quanto a quello locale, quanto inoltre per i campionati giovanili, la funzione di giustizia sportiva è imputabile esclusivamente ed in via diretta in capo alla FIGC, che la esercita appunto attraverso i propri organi, centrali e periferici, ovunque dislocati, senza che ciò implichi la devoluzione della relativa competenza alla LND. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, in parte dà atto della rinuncia e, per la restante parte, dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone: a) condanna l’istante ASD San Gemini al pagamento, a favore della sola parte resistente e costituita, delle spese di lite, che sono complessivamente liquidate in € 800,00, oltre IVA e CPA come per legge; b) pone a carico della parte istante le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 2.400,00 (duemilaquattrocento), oltre IVA e CPA a favore del Prof. Avv. Maurizio Benincasa; c) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; d) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 22 febbraio 2010, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Maurizio Benincasa

F.to Silvestro Maria Russo

F.to Tommaso Edoardo Frosini

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