F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Antonino MOLLICA / A.S.D. CASTIGLIONE ( 5/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 1°
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010
VERTENZA: all. Antonino MOLLICA / A.S.D. CASTIGLIONE
( 5/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 1° luglio 2009 l’allenatore dilettante signor Antonino Mollica, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. Castiglione nella stagione sportiva 2008/2009, prima quale allenatore delle squadre minori e successivamente dal 2 febbraio 2009 come allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al Campionato di Serie D, Gir. I.
Nel ricorso il signor Antonino Mollica precisa che, con regolare scrittura privata del 12 febbraio 2009, depositata presso il competente Comitato Interregionale il 9 marzo 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) entro il 30 giugno 2009.
Con il reclamo in esame, il signor Mollica, avendo ricevuto alla data del ricorso esclusivamente la somma di € 1.100,00 (millecento/00) chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Castiglione di corrispondergli l’importo di € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) corrispondente al saldo di quanto previsto dall’accordo economico e non erogato, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Interregionale, su richiesta del 13 novembre 2009 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 17 novembre successivo ha trasmesso copia dell’accordo regolarmente depositato.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la A.S.D. Castiglione, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 30 settembre 2009 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta il 3 ottobre successivo, nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Castiglione di corrispondere all’allenatore signor Antonino Mollica la complessiva somma di € 6.507,00 (seimilacinquecentosette/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 per € 6.400,00 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 107,00.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.