F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Claudio VENERUCCI  /  Valleverde RICCIONE F.C. srl ( 15/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso d

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA: all. Claudio VENERUCCI  /  Valleverde RICCIONE F.C. srl

( 15/90 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 15 luglio 2009 l’allenatore dilettante signor Claudio Venerucci, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Valleverde Riccione F.C. Srl nella stagione sportiva 2008/2009, quale allenatore della squadra Juniores partecipante al Campionato Juniores  Emiliano Romagnolo.

Nel ricorso il signor Claudio Venerucci precisa che, con regolare scrittura privata del 1° agosto 2008 la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) in dieci rate di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) ciascuna alla fine di ogni mese a decorrere da quello di agosto 2008 sino a quello di maggio 2009.

Con il reclamo in esame, il signor Venerucci, lamenta il mancato pagamento delle ultime sette rate e cioè dal novembre 2008 al maggio 2009 per complessivi € 3.850,00 (tremilaottocentocinquanta) avendo lui ricevuto esclusivamente € 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00).

Il Comitato Regionale Emilia Romagna, su richiesta del 12 novembre 2009 del Segretario del Collegio Arbitrale, ha comunicato il mancato deposito dell’accordo economico peraltro non obbligatorio.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che:

Ø  la Valleverde Riccione F.C. Srl nulla ha contro dedotto sebbene regolarmente invitata, da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, a formulare le proprie considerazioni con Raccomandata A.R. del 5 ottobre 2008 restituita il 9 novembre 2009 per compiuta giacenza;

Ø  l’importo previsto dall’accordo economico è nettamente superiore ai massimali previsti per il campionato Juniores Regionale che corrisponde ad € 3.00,00 (tremila/00);

ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l’obbligo della Valleverde Riccione F.C. Srl di corrispondere all’allenatore signor Claudio Venerucci la somma di € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 (€ 3.00,00 meno 1.650,00). Non vengono calcolati e liquidati gli interessi legali in quanto non richiesti nel ricorso introduttivo.

Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nell’accordo economico una cifra superiore al massimale stabilito dalle norme.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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