F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Gaetano Vincenzo FRANCHINA /  A.S.C.  S.FRATELLO ( 37/90 ) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI Con ricorso del

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA: all. Gaetano Vincenzo FRANCHINA /  A.S.C.  S.FRATELLO

( 37/90 )

ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

Con ricorso del 7 agosto 2009 l’allenatore dilettante di terza categoria Franchina Gaetano Vincenzo  si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuto dalla società A.S.C. S.Fratello,  partecipante al campionato regionale siculo di Promozione, quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 28 agosto 2008, e mai corrisposto, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria..

Chiede anche gli venga riconosciuto un rimborso spese di €.4.079,55 per i viaggi effettuati nell’adempimento delle sue mansioni di allenatore ed a tale proposito allega una distinta con distanze chilometriche e viaggi sostenuti relativi ad allenamenti e gare interne ed esterne. 

Produce inoltre copia dell’accordo economico stipulato con la società  A.S.C. S.Fratello che, come accertato da questo Collegio, è stato regolarmente depositato il 2 settembre 2008 presso il competente Comitato Regionale Sicilia.

Nel contratto la società si impegna ad assumere il tecnico Franchina in qualità di allenatore responsabile della prima squadra riconoscendogli un premio di tesseramento di € 2.500,00 da pagarsi in unica soluzione.

In data 7 settembre 2009 perviene al Collegio Arbitrale uno scritto della società A.S.C. S.Fratello privo di firma del presidente e che non risulta essere stato inviato all’allenatore Franchina.

Il Segretario del Collegio, con nota del 7 ottobre, invita pertanto la società ad ovviare a tali mancanze rimandando,sia al tecnico che al Collegio, lo stesso documento firmato dal presidente. 

La A.S.C. S.Fratello in ottemperanza a quanto richiesto ne provvede l’invio in data 17 ottobre.

In tale scrittura il presidente della società, in relazione alla vertenza presentata dal Franchina, si rivolge al tecnico invitandolo a recedere dalla sua richiesta di rimborso delle spese avvisandolo nel contempo che insistendo nella sua pretesa , in quanto incauta e non veritiera, tale atteggiamento potrebbe essere portato dalla A.S.C. S.Fratello all’attenzione della Procura della Repubblica presso il tribunale di Patti.

La falsità di quanto reclamato dall’allenatore,secondo quanto asserisce il Presidente, trova fondamento e facilità di dimostrazione  attraverso dichiarazioni testimoniali che la società è in grado di acquisire, dalle quali risulta chiaro il mancato utilizzo del proprio mezzo da parte del tecnico poiché per gli spostamenti dalla sua abitazione al campo da gioco, per allenamenti e gare, il Franchina ha sempre usufruito,tranne che in pochissime circostanze sempre però rimborsate, gratuitamente dei mezzi di proprietà di calciatori della società A.S.C. S.Fratello abitanti nella stessa città di Sant’Agata di Militello luogo della sua residenza. Calciatori ai quali é stato regolarmente rimborsato il costo dei viaggi.

Per quanto riguarda la richiesta del rimborso dei viaggi per gare esterne, la società fa presente di aver sempre provveduto a sue spese al trasporto di squadra e tecnico con mezzi propri o tramite servizio pullman della Ditta Valenti.

A conclusione dello scritto il presidente auspica una conclusione bonaria della vicenda ed un ravvedimento della sua incauta richiesta da parte del tecnico al ricevimento del presente scritto,  riservandosi in caso contrario di presentare al Collegio Arbitrale eventuali controdeduzioni con prove testimoniali facilmente acquisibili a sostegno delle sue ragioni. 

Termina infine ribadendo l’assoluta infondatezza della richiesta economica del tecnico Franchina basata su conteggi di spese di trasferte mai sostenute e non ultimo dal fatto che nel periodo novembre-marzo quasi tutti gli allenamenti erano stati effettuati sui campi di calcio di Acquedolci e Sant’Agata Militello e pertanto le avanzate richieste di rimborsi per e da San Fratello non hanno ragione plausibile.

Alla lettera inviatagli dalla società l’allenatore non ha prodotto alcuna contestazione.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

In merito alla richiesta di rimborso spese presentata dal Franchina, ritiene che quanto esposto dalla società, ed in seguito non contestato dal tecnico, circa viaggi e trasporti sostenuti da terzi a favore del medesimo sia da considerarsi credibile e che quindi nulla gli sia dovuto.

Per quanto riguarda invece la richiesta di pagamento del premio di tesseramento stabilito nel contratto e mai percepito dal tecnico il Collegio reputa gli debba essere riconosciuto per intero.

La A.S.C. S.Fratello infatti nel suo documento contesta unicamente la parte riguardante i rimborsi delle spese di viaggio richiesti dal tecnico, non menzionando nè tanto meno ponendo obiezioni sull’accordo economico in relazione al premio di tesseramento. 

   

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.C. S.Fratello a corrispondere all’allenatore Franchina Gaetano la somma di € 2.500,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 40,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 2.540,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.

Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15  del CGS. 

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