F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Giuliano PERTILE  / S.S.D. NAPOLEONICA ( 47/90 ) ARBITRI: sigg. Sebastiano  SCARFATO  e Cesare DOBICI Con ricorso datato 24/09/2009

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA: all. Giuliano PERTILE  / S.S.D. NAPOLEONICA

( 47/90 )

ARBITRI: sigg. Sebastiano  SCARFATO  e Cesare DOBICI

Con ricorso datato 24/09/2009, l’allenatore  Pertile Giuliano, assunto dalla S.S.D. NAPOLEONICA, partecipante al campionato Iuniores, regione Veneto, quale tecnico per la stagione 2008-2009, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di €. 2.500,00.

A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata, che non risulta depositata presso il Comitato Regionale Veneto, stipulato con la S.S.D. NAPOLEONICA, per la somma complessiva di €. 2.500,00, da corrispondersi in n.4 rate di €. 625,00 cadauna, e sottoscritto da entrambe le parti.

La S.S.D. NAPOLEONICA,  ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A/R versata in atti, ha fatto pervenire controdeduzioni,dalle quali si rileva l’esistenza dell’accordo di collaborazione, precisandosi, altresì, che il ricorrente si era reso autore di gravi comportamenti durante alcune partite, pregiudicando l’immagine della società.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene preliminarmente che, sebbene non risulti depositato presso il Comitato Regionale Veneto l’accordo di collaborazione intercorso tra le parti, lo stesso risulta non contestato e, comunque, confermato, circa la sua autenticità, dalla S.S.D. NAPOLEONICA.

Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento.

Il Collegio Arbitrale 

P.Q.M.

delibera di fare obbligo alla S.S.D. NAPOLEONICA, di pagare in favore del signor Pertile Giuliano, la somma complessiva di €. 2.500,00, oltre interessi legali a far data dalle singole scadenze.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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