F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Luigi GALLI / S.S. LEONCELLI A.S.D. ( 3/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI Con ricorso del 1° luglio 2009
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010
VERTENZA: all. Luigi GALLI / S.S. LEONCELLI A.S.D.
( 3/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI
Con ricorso del 1° luglio 2009 l’allenatore professionista di 2^ categoria signor Luigi Galli, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la S.S. Leoncelli A.S.D. nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lombardia.
Nel ricorso il signor Luigi Galli precisa che, con regolare scrittura privata del 1° agosto 2008 e regolarmente depositata presso il competente Comitato Regionale, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 6.000,00 (seimila/00) in tre rate scadenti rispettivamente il 30 ottobre 2008 e 30 gennaio e 30 aprile 2009.
Con il reclamo in esame, il signor Galli, avendo ricevuto alla data del ricorso esclusivamente € 1.500,00 (millecinquecento/00) chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S. Leoncelli A.S.D. di corrispondergli l’importo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) determinato dal saldo di quanto previsto dall’accordo economico oltre agli interessi di mora e dal risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale Lombardia, su richiesta del 12 novembre 2009 del Segretario del Collegio Arbitrale ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la S.S. Leoncelli A.S.D., regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 30 settembre 2009 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta il 5 ottobre successivo, nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della S.S. Leoncelli A.S.D. di corrispondere all’allenatore signor Luigi Galli la complessiva somma di € 4.643,00 (quattromilaseicentoquarantatre/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 per € 4.500,00 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 143,00.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.