F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Luigi CARIDI / A.C. LOCRI ( 2/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 1° luglio 2009
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010
VERTENZA: all. Luigi CARIDI / A.C. LOCRI
( 2/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 1° luglio 2009 l’allenatore dilettante signor Luigi Caridi, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.C. Locri nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al Campionato di Promozione, girone B del Comitato Regionale Calabria.
Nel ricorso il signor Luigi Caridi precisa che, con regolare scrittura privata del 27 agosto 2008 e regolarmente depositata presso il competente Comitato Regionale il 5 settembre 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 7.500,00 (Settemilacinquecento/00) in quattro rate scadenti rispettivamente il 1° settembre e 1° novembre 2008 e 1° gennaio e 31 marzo 2009.
Con il reclamo in esame, il signor Caridi, non avendo ricevuto alla data del ricorso alcuna somma chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Locri di corrispondergli l’importo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) determinato dal saldo di tutti ratei previsti dall’accordo economico già scaduti oltre che dagli interessi di mora e dal risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 12 novembre 2009 del Segretario del Collegio Arbitrale, in data 16 novembre 2009 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la A.C. Locri, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 30 settembre 2009 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta il 3 ottobre successivo, nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.C. Locri di corrispondere all’allenatore signor Luigi Caridi la complessiva somma di € 7.625,00 (settemilaseicentoventicinque/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 per € 7.500,00 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 125,00.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.