F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Maurizio MIRANDA / A.S.D. CARINI ( 21/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 24 luglio 2009 l’Avv.
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010
VERTENZA: all. Maurizio MIRANDA / A.S.D. CARINI
( 21/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 24 luglio 2009 l’Avv. Stefano Rizzi legale del Signor Murizio Miranda allenatore professionista della prima squadra della A.S.D. Carini, militante nel campionato regionale Eccellenza girone A del Comitato Regionale Sicilia, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo assistito, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha prestato la propria attività di allenatore per la predetta società nella stagione sportiva 2008/2009.
Nel ricorso il legale dell’allenatore, nel precisare che con regolare scrittura privata del 25 agosto 2008 la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso globale annuo di € 18.000,00 (diciottomila/00) afferma che, alla data del ricorso, l’allenatore ha percepito solo la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) e che pertanto richiede il pagamento dei residuali € 8.000,00 (ottomila/00) oltre agli interessi maturati ed alla svalutazione monetaria. Inoltre viene effettuata la nomina di un proprio arbitro, incluso nell’apposito elenco federale, per la sua partecipazione alla riunione di questo Collegio quando venga discussa la vertenza in argomento.
Il Comitato Regionale Sicilia, su richiesta del 12 novembre 2009 del Segretario del Collegio Arbitrale, in data 13 novembre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 29 agosto 2008.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che:
Ø la A.S.D. Carini, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 5 ottobre 2009 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta il 9 ottobre successivo, nulla ha ritenuto di contro dedurre;
Ø la designazione degli arbitri spetta esclusivamente al Collegio Arbitrale in quanto quest’ultimo è un Organo presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell’art. 4, comm 5 della Legge n. 91 del marzo 1981, ed è composto da elementi nominati per ogni stagione sportiva, rispettivamente dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio affinché gli stessi rappresentino e tutelino i diritti dei propri associati;
ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Carini di corrispondere all’allenatore signor Maurizio Miranda la complessiva somma di € 8.195,00 (ottomilacentonovantacinque/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 per € 8.000,00 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 195,00.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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