F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Paolo INTERBARTOLO / A.S.D. CAPRIVA (9/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO Con ricorso del 6 luglio
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010
VERTENZA: all. Paolo INTERBARTOLO / A.S.D. CAPRIVA
(9/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO
Con ricorso del 6 luglio 2009 l’allenatore dilettante signor Paolo Interbartolo, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. Capriva nella stagione sportiva 2008/2009, quale allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Promozione.
Nel ricorso il signor Paolo Interbartolo precisa che, con regolare scrittura privata del 29 agosto 2008, depositata in pari data presso il competente Comitato Regionale, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 7.000,00 (settemila/00) entro il 30 giugno 2009.
Il signor Interbartolo fa presente altresì, di essere stato esonerato dall’incarico di allenatore della prima squadra con lettera del 28 dicembre 2008 e di aver inviato, in data 12 febbraio 2009 una raccomandata alla Società con la quale nel mettersi a disposizione della stessa sino alla fine del campionato, rammentava di essere ancora creditore nei loro confronti di € 5.000,00 (cinquemila).
Con il reclamo in esame, il signor Interbartolo, avendo ricevuto alla data del ricorso esclusivamente la somma di € 2.000,00 (duemila/00) chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Capriva di corrispondergli il residuo importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) corrispondente al saldo di quanto previsto dall’accordo economico e non erogato, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, su richiesta del 12 novembre 2009 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 23 novembre successivo ha trasmesso copia dell’accordo regolarmente depositato.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la A.S.D. Capriva, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 30 settembre 2009 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta il 3 ottobre successivo, nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Capriva di corrispondere all’allenatore signor Paolo Interbartolo la complessiva somma di € 5.083,00 (cinquemilaottantatre/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 per € 5.000,00 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 83,00.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.