F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010   VERTENZA: all. Roberto GALIA / S.C. INSUBRIA A.S.D.(ex GS SV TURATE) (7\90) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI L’allenatore Profes

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

  VERTENZA: all. Roberto GALIA / S.C. INSUBRIA A.S.D.(ex GS SV TURATE)

(7\90)

ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI

L’allenatore Professionista di 1^ CTG Galia Roberto, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 30\06\2009 ha chiesto  il riconoscimento del credito di €  5600,00 (cinquemilaseicento/00) quale premio tesseramento oltre spese debitamente contabilizzate per

 € 1347,15  per un totale di € 6947,15 (seimilanovecentoquarantasette\15) nei confronti della

 S.C. Insubria A.S.D.(ex GS SV Turate)partecipante al campionato di Serie “D”  Comitato Interregionale L.N.D. stagione sportiva 2008\2009, come previsto dalla scrittura privata stipulata l’ 8\08\2008 che prevedeva un compenso di  € 14000,00.

La Segreteria di questo Collegio con  racc.te del 30\09\2009 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e il 13\11\2009 al C. Interregionale la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale.

La S.C. Insubria A.S.D.  in data 9\10\2009  ha controdedotto alla richiesta del Tecnico inviando una nota nella quale si rammaricava per il suo comportamento ed ha elencato  cinque importi di pagamenti tramite assegni di € 3200,00 il 25\06\2008 ed € 2730,50; € 2501,00; €2501,00; € 2501,00 con scadenze diverse inerenti la stagione 2008\2009. La società S.C. Insubria A.S.D. ha fatto presente,

inoltre, che ha effettuato un successivo pagamento di ritenute d’acconto di € 1605,40 per una  somma totale di € 15038,90,  risultando, quindi, € 1038,90 in più a favore del tecnico sull’accordo stipulato di € 14000,00. A tutto ciò la società glieli riconosceva come rimborso spese previste al punto 2\b della scrittura privata.

Il tecnico Galia Roberto il 4 novembre 2009, ha ribadito le sue precedenti richieste, come da ricorso, facendo presente che:

-  aveva sottoscritto un accordo economico (€ 14000,00) al di sotto del massimale stagionale previsto per gli allenatori professionisti (€ 25822,00),

-  la società aveva disatteso con grande ritardo gli impegni economici presi nei suoi confronti,

-  l’importo di € 3200,00 si riferiva alla precedente stagione sportiva 2007\2008 e infine con sue testuali parole ha dichiarato che: “il fine della società è la puntuale disattesa della corresponsione degli emolumenti concordati con i tesserati e tutto ciò con il coinvolgimento dei tesserati stessi ai quali, carpita la perfetta buona fede, li rende a volte correi nella disattenzione delle norme stesse”.

In merito alla cifra di € 3200,00 la società S.C. Insubria A.S.D. ha controdedotto il 18 novembre 2009 annotando che era un acconto per la stagione 2008\2009 in quanto il Galia stesso aveva sottoscritto per la precedente stagione gratuitamente la sua prestazione (vedi fotocopia allegata) anche se la società gli

aveva erogato importanti cifre quali rimborsi vari, come si evince dalle ritenute versate per conto del tecnico.

Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, osserva che il ricorso è fondato atteso che il pagamento, di € 3200,00 del 25\06\2008 non è avvenuto durante la vigenza della stagione sportiva di riferimento. La società, inoltre, per sua stessa dichiarazione, ha accettato la richiesta del tecnico di rimborso spese pertanto gli dovrà rifondere le somme non percepite nella stagione sportiva 2008\09.

P.Q.M.

Il Collegio  accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’all. Galia Roberto e fa obbligo alla società S.C. Insubria A.S.D. di riconoscere al tecnico € 3766,00 quale premio tesseramento più rimborso spese per € 1347,15 stagione sportiva 2008\09 e interessi per € 150,00 per un ammontare complessivo di

 € 5263,15 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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