F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Rosario MAURO / A.S. STRONGOLI ( 23/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010
VERTENZA: all. Rosario MAURO / A.S. STRONGOLI
( 23/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 10 luglio 2009 l’allenatore dilettante signor Rosario Mauro, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S. Strongoli nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Calabria.
Nel ricorso il signor Rosario Mauro precisa che, con regolare scrittura privata del 17 novembre 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 3.000,00 (tremila/00) in quattro rate e più precisamente: € 1.000,00 il 15 dicembre 2008, € 500,00 il 15 gennaio 2009, € 500,00 il 15 febbraio 2009 ed € 1.000,00 il 15 marzo 2009.
Con il reclamo in esame, il signor Mauro, avendo ricevuto alla data del ricorso esclusivamente € 750,00 (settecentocinquanta/00), chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S. Strongoli di corrispondergli il saldo con quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) oltre ad € 1.152,00 (millecentocinquantadue/00) “quali spese per viaggi”. Sui predetti importi andranno applicati gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 12 novembre 2009 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 16 novembre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 17 novembre 2008.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la A.S. Strongoli, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 5 ottobre 2009 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta l’8 ottobre successivo, nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S. Strongoli di corrispondere all’allenatore signor Rosario Mauro la complessiva somma di € 3.440,00,relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 ovvero € 2.250,00 oltre alle spese di viaggio per € 1.152,00 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 38,00.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.