F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Antonio Daniele ZOPPO / U.S.D. MONTALTESE ( 22/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI L’allenatore dilettante Zoppo Anton

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA: all. Antonio Daniele ZOPPO / U.S.D. MONTALTESE

( 22/90 )

ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI

L’allenatore dilettante Zoppo Antonio, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato  3\07\2009, si rivolgeva a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del credito di € 8000,00 (ottomila/00) oltre interessi, nei confronti della U.S.D. Montaltese partecipante al campionato di Promozione C.R. Piemonte, come previsto dalla scrittura privata del 1°\08\2008 e regolarmente depositata presso il C.R. Piemonte.

Lo stesso comunicava di essere stato esonerato il 16\11\2008 con lettera a firma del Presidente della società.

La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 5\10\2009 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e nel contempo, il 12\11\2009, richiedeva al C.R. Piemonte la prova dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale.

La società U.S.D. Montaltese con note del 3 agosto, 18 settembre e 16 ottobre 2010, inviate al tecnico e a questo Collegio, cercava di addivenire ad un accordo per la risoluzione della controversia economica col tecnico che, a loro dire,  rifiutava l’incontro.

In data 26\10\2009 l’allenatore Zoppo Antonio comunicava di disconoscere quanto dichiarato dalla società U.S.D. Montaltese in quanto “mai nessuno della società aveva cercato di contattarlo e proposto la chiusura del  nostro rapporto” e “comunque rimaneva a disposizione per qualsiasi chiarimento”.

Pertanto, il Collegio esaminata la documentazione prodotta fa obbligo alla società U.S.D. Montaltese di rifondere l’allenatore Zoppo Antonio la somma non corrisposta di € 8000,00 quale premio di tesseramento stagione 2008\09 come da accordo economico sottoscritto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Zoppo Antonio e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società U.S.D. Montaltese di corrispondere la somma di € 8000,00 a saldo del premio di tesseramento,  oltre interessi maturati di € 240,00 per un ammontare complessivo di € 8240,00 (ottomiladuecentoquaranta).

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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