F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA:all. Gaetano CAMPANELLA / U.S. POLIGNANO Calcio a Cinque ( 46/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI L’allenatore dilettante Campanella Gaet

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA:all. Gaetano CAMPANELLA / U.S. POLIGNANO Calcio a Cinque

( 46/90 )

ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI

L’allenatore dilettante Campanella Gaetano, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 9 settembre 2009, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 3000,00 (tremila\00) oltre interessi, nei confronti della U.S. Polignano Calcio a Cinque, partecipante al campionato di Serie A\2 Divisione Calcio a Cinque, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 1°\09\2008 per un totale premio  tesseramento di € 8000,00, del quale nulla ha percepito.

 Lo stesso comunica di essersi dimesso dall’incarico il 24\01\2009 con dichiarazione di “ nulla a pretendere” sottofirmata.

La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 9\10\2009 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e nel contempo alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque la conferma dell’avvenuto deposito, come previsto dalla normativa federale.

La società U.S. Polignano il 3\11\2009 controdeduceva alla richiesta del tecnico dichiarando che “alla data delle dimissioni, il tecnico dichiarava che a tal data nulla aveva a pretendere” e che alla luce di quanto sopra esposto, la società ASD U.S. Polignano, comunica che al ricorrente,

signor Gaetano Campanella, nulla è dovuto.

Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, la dichiarazione è presente agli atti del ricorso ed effettivamente riporta tale dicitura, pertanto, il ricorso non è meritevole di accoglimento in quanto il tecnico nella formalizzazione delle dimissioni ha dichiarato che “ nulla  a pretendere”.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso proposto dall’allenatore Campanella Gaetano nei confronti della società U.S. Polignano Calcio a Cinque.

La presente delibera è inappellabile.

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