F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA:all. Giancarlo SANGUINETI  / A.S. Santa Maria del Taro e San Salvatore ( 32/90 ) ARBITRI: sigg.  Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI In

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA:all. Giancarlo SANGUINETI  / A.S. Santa Maria del Taro e San Salvatore

( 32/90 )

ARBITRI: sigg.  Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

In data 3 agosto 2009 l’allenatore di Base Sanguineti Giancarlo si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuta dalla società A.S. Santa Maria del Taro e San Salvatore, partecipante al campionato regionale ligure di prima categoria, la somma di € 3.500,00 a pagamento  di quanto pattuito nel contratto e mai percepito, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

A fondamento della sua richiesta allega al ricorso copia dell’accordo economico stipulato con la medesima in data 13 settembre 2008 e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Liguria.

Nel contratto viene stabilito che all’assunzione del tecnico Sanguineti la società si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di €.3.500,00 da pagarsi in unica soluzione.

La Società convenuta, regolarmente invitata con Raccomandata A/R del 6 ottobre 2009 da parte del 

Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di controdedurre.

Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta  ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

   P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S. Santa Maria del Taro e San Salvatore a corrispondere all’allenatore Sanguineti Giancarlo la somma di € 3.500,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 60,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 3.560,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.

Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15  del CGS. 

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