F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA: all. Carmelo LO GIACCO  / A.S.D. MASCALI CALCIO     ( 57/90 )     ARBITRI : sigg. Sergio  FINCATTI  e  Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

VERTENZA: all. Carmelo LO GIACCO  / A.S.D. MASCALI CALCIO

    ( 57/90 )

    ARBITRI : sigg. Sergio  FINCATTI  e  Antonio BARATTA

Con ricorso del 29 luglio 2009 , l’allenatore di base Carmelo Lo Giacco, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della  F.I.G.C., con matricola n. 29044, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di essere stato tesserato per la società  ASD Mascali Calcio nella stagione sportiva 2008/09 quale allenatore responsabile della prima squadra, partecipante al Campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Sicilia.

Nel ricorso  il signor Carmelo Lo Giacco precisa che con scrittura privata, regolarmente depositata il 23 Ottobre 2008 presso il competente Comitato Regionale Sicilia, la suindicata società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 6.000 ( seimila ) secondo le seguenti scadenze :

€ 1200 al 30/10/2008-  € 1200 al 30/12/2008- €1200 al 10/02/2009- €1200 al 20/03/2009 e €1200

al 25/04/2009.-

Con il reclamo in esame , il signor Carmelo Lo Giacco,  afferma di avere percepito solo un acconto di € 1.000( mille) per cui chiede a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla società Mascali Calcio, perché provveda al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma di € 5.000

( cinquemila ) relativa alle rate scadute, oltre agli interessi di mora ed ala risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

La Segreteria del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 15/12/2009, invita la società ASD Mascali Calcio ad inviare le proprie controdeduzioni  scritte,  ma la stessa raccomandata ritorna senza essere stata recapitata per trasferimento del destinatario.

Successivamente la Segreteria provvede ad effettuare una ricerca anagrafica presso la FIGC, dalla quale emerge  che  la società ASD Mascali Calcio ha cessato tutte le attività.

Il ricorrente a supporto della vertenza  porta a conoscenza del Collegio Arbitrale che il sig.Fichera Leonardo,  presidente della ormai cessata ASD Mascali Calcio, è attualmente rintracciabile presso la sede della SSD Mascali Football Club,nuova società che di fatto gestisce, pur non ricoprendo ufficialmente alcuna carica.

La segnalazione  risulta  ininfluente ai fini della valutazione del ricorso in quanto da intendere come semplice nota informativa.

   PQM

Ritenuta l’esistenza del titolo,che giustifica il credito e dalle prestazioni effettuate dall’allenatore,

il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società ASD Mascali Calcio di pagare la somma di 5.000 (cinquemila) relativi all’importo parziale della prima rata pari ad 200, in quanto 1000(mille) ricevuti come acconto, oltre alle  restanti quattro rate di € 1200(milleduecento) cadauna, con scadenze  30/12/08,10/02/09, 20/03/09 e 25/04/09 ,oltre ad €  40,00 per interessi di mora pari una somma complessiva di €  5.040,  mentre nulla è dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94  ter comma 13  della NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

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