F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA: all. Principio CAPRIOLI / A.S.D. LEONESSA ALTAMURA ( 75/90 ) ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Gabriele GIOVANNINI In
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010
VERTENZA: all. Principio CAPRIOLI / A.S.D. LEONESSA ALTAMURA
( 75/90 )
ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Gabriele GIOVANNINI
In data 2 novembre 2009 perviene a questo Collegio Arbitrale la vertenza economica dell’allenatore dilettante di terza categoria Caprioli Principio contro la società A.S.D. Leonessa Altamura partecipante al campionato di Promozione pugliese.
Nel suo scritto il tecnico richiede venga fatto obbligo alla società del pagamento di quanto pattuito nell’accordo economico stipulato con la medesima, oltre agli interessi di legge maturati.
A fondamento della sua richiesta allega copia di un accordo economico stipulato con la A.S.D. Leonessa Altamura in data 19 novembre 2008 nel quale la medesima si impegna a corrispondergli per la sua attività di allenatore responsabile della prima squadra per la stagione 2008/2009, un premio di tesseramento di €.6.000,00 alla scadenza del mese di giugno 2009.
Con il presente reclamo il Caprioli lamenta il mancato pagamento dell’intera cifra pattuita di €.6.000,00.
La società A.S.D. Leonessa Altamura, regolarmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, elegge, con delega riportata in calce alla scrittura, l’Avv. Mattia Grassani a rappresentarla e difenderla nel procedimento in atto,il quale provvede ad inviare le seguenti osservazioni:
- conferma quanto dichiarato dal tecnico in merito alla stesura di un accordo economico riportante un compenso di €.6.000,00 da pagarsi alla data stabilita del 30 giugno 2009
- precisa che al tecnico in data 30 novembre 2008 è stato consegnato dal presidente della A.S.D. Leonessa Altamura un assegno di €.3.000,00 a parziale pagamento della somma convenuta, e da lui regolarmente incassato
- che in data 28 gennaio 2009 il presidente ha provveduto a versare al Caprioli, quale ulteriore trance,un secondo assegno, sempre a lui intestato di €.1.200,00 anch’esso incassato
- che i sopradescritti assegni,dei quali viene allegata fotocopia unitamente ad un estratto conto della banca di emissione dove si evincono tali movimenti in uscita, sono stati erogati al tecnico a titolo di acconti al premio di tesseramento
- che in data 15 marzo 2009 il Caprioli ha rassegnato le proprie dimissioni, per sopraggiunti motivi personali, dall’incarico di allenatore della prima squadra. (A tale proposito viene allegato un documento, firmato dal tecnico, con il quale egli dichiara di rassegnare con effetto immediato le sue dimissioni dalla conduzione della prima squadra e da ogni altro incarico relativo al tesseramento con la società A.S.D. Leonessa Altamura.)
- che la società presa visione di tale decisione provvede comunque al saldo delle spettanze a lui dovute con corresponsione in contanti da parte del cassiere societario, ed alla presenza di due collaboratori alla gestione amministrativo-gestionale della società, della rimanente somma di €.1.800,00. Il tecnico in tale circostanza rilascia dichiarazione liberatoria scritta avendo ricevuto dalla A.S.D. Leonessa Altamura il saldo di quanto a lui spettante.
(In allegato sono riportati in originale i documenti delle dichiarazioni, autenticate dal comune di Altamura, delle tre persone sopra citate con le quali vengono confermati i fatti sopra esposti ed uno scritto firmato dal tecnico nel quale dichiara di aver ricevuto dalla società A.S.D. Leonessa Altamura ogni spettanza e di non aver null’altro a pretendere).
Per i motivi sopra citati la società A.S.D. Leonessa Altamura chiede al Collegio Arbitrale di respingere il ricorso dell’allenatore Caprioli Principio in quanto infondato in fatto e diritto, e che venga trasmessa alla Procura Federale tutta la documentazione onde denunciare l’illegittimità del comportamento assunto dal medesimo.
Alle controdeduzioni della società il tecnico non invia alcuna risposta.
Il Segretario del Collegio in data 11 febbraio 2010 si rivolge al competente Comitato Regionale Puglia per avere conferma o meno dell’avvenuto deposito del contratto, ricevendo in risposta copia del medesimo unitamente a documentazioni relative al tesseramento del tecnico.
Il Collegio presa visione degli atti pervenuti decide di non accogliere il ricorso.
Ritiene infatti che i documenti forniti dalla società con le documentazioni delle somme versate e le dichiarazioni rilasciate dai collaboratori, peraltro autenticate dagli organi comunali, provano senza ombra di dubbio l’avvenuto pagamento di quanto pattuito nell’accordo economico.
A maggiore conferma della inattendibilità delle richieste presentate nel ricorso il fatto delle dichiarazioni del tecnico, rilasciate in data 15 marzo 2009 all’atto delle sue dimissioni, con le quali dichiara di aver ricevuto dalla società ogni sua spettanza e di non aver null’altro a pretendere.
Il Collegio rileva inoltre che l’allenatore, nel richiedere somme di cui era ben consapevole di aver già incassato,avrebbe agito in violazione dei principi di lealtà e probità dettati dal Codice di Giustizia sportiva non solo nell’interesse delle parti ma anche e soprattutto nell’interesse superiore della giustizia.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso e nel contempo trasmette gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali ipotesi di violazione dei principi di lealtà e probità da parte dell’allenatore Caprioli Principio.
La presente delibera è inappellabile.