F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010   VERTENZA:all.Alessandro A.G. RUSSO  /  POL. ADRANO CALCIO ONLUS ( 50/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ric

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

 

VERTENZA:all.Alessandro A.G. RUSSO  /  POL. ADRANO CALCIO ONLUS

( 50/90 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 24 settembre 2009 l’Avv. Giuseppe Saidita legale dell’allenatore di base signor Alessandro Antonio Giovanni Russo, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo assistito, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha prestato la propria attività di preparatore atletico della prima squadra della Polisportiva Adrano Calcio, militante nel campionato  di Serie D nella stagione sportiva 2008/2009.

Nel ricorso il signor Alessandro Russo precisa che, con regolare scrittura privata del 1° luglio 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 14.000,00 (quattordicimila/00) in dieci rate e più precisamente € 1.400,00 mensili a decorrere dal settembre 2008 sino al giugno 2009.

Con il reclamo in esame, il signor Alessandro Antonio Giovanni Russo chiede a questo Collegio di far obbligo alla Polisportiva Adrano Calcio di corrispondergli il saldo con quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 6.900,00 (seimilanovecento/00) oltre ad € 1.980,00 (millenovecentoottanta/00) quali spese per viaggi come da prospetto allegato. Sui predetti importi vengono richiesti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Interregionale della LND, su richiesta del 3 febbraio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera dell’8 febbraio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la Polisportiva Adrano Calcio, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 14 dicembre 2009 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta il 18 successivo, nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Polisportiva Adrano Calcio di corrispondere al signor Alessandro Antonio Giovanni Russo la complessiva somma di € 8.970,00 (ottomilanovecentosettanta/00) relativa: A) € 6.900,00 (seimilanovecento/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009; B) € 1.980,00 (millenovecentoottanta/00) per le spese di viaggio regolarmente documentate; C) € 90 (novanta/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati.

Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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