F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA:all.Francesco BARONE  /  F.C. SANT’ANTONIO ABATE ( 54/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI Con ricorso del 29 sette

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

VERTENZA:all.Francesco BARONE  /  F.C. SANT’ANTONIO ABATE

( 54/90 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 29 settembre 2009 l’allenatore dilettante signor Francesco Barone, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra del F.C. Sant’Antonio Abate, militante nel campionato di Serie D nella stagione sportiva 2008/2009.

Nel ricorso il signor Francesco Barone precisa che, con regolare scrittura privata del 10 novembre 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 6.300.000,00 (seimilatrecento/00) in sette rate mensili da € .900 ciascuna e più precisamente dal dicembre 2008 al giugno 2009.

Con il reclamo in esame, il signor Francesco Barone, chiede a questo Collegio di far obbligo al F.C. Sant’Antonio Abate di corrispondergli il saldo (cinque rate) con quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria ed all’indennità chilometrica.

La società F.C. Sant’Antonio Abate con raccomandata del 14 ottobre 2009 ha prodotto quattro ricevute sottoscritta dall’allenatore di € 900,00 (novecento/00) ciascuna per complessivi € 3.600,00 (tremilaseicento) ed ha confermato di essere debitrice dell’allenatore esclusivamente di ulteriori tre rate per complessivi € 2.700,00 (duemilasettecento/00) quale differenza tra quanto pattuito e quanto già erogato alla’allenatore.

Il Comitato Interregionale della LND, su richiesta del 3 febbraio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera dell’8 febbraio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che l’allenatore signor Francesco Barone nulla ha ritenuto di contro dedurre a quanto asserito e prodotto documentalmente dalla società, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della F.C. Sant’Antonio Abate di corrispondere all’allenatore signor Francesco Barone la complessiva somma di € 2.730,00(duemilasettecentotrenta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 pari ad € 2.700,00 (duemilasettecento/00) ed € 30 (trenta/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati

Nulla è dovuto per le spese di viaggio in quanto non documentate..

Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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