F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010   VERTENZA:all.Giorgio BENEDETTI / VALLE d’AOSTA CALCIO srl   ( 53/90 )   ARBITRI:sigg.Gabriele GIOVANNINI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso sot

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

  VERTENZA:all.Giorgio BENEDETTI / VALLE d’AOSTA CALCIO srl

  ( 53/90 )

  ARBITRI:sigg.Gabriele GIOVANNINI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso sottoscritto il 26.9.2009 il Sig.Giorgio BENEDETTI,allenatore professionista di 2°

categoria(matricola n.80852)iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C.,ha adito questo Collegio affinché ponga l’obbligo alla convenuta Valle d’Aosta Calcio srl,che gli aveva affidato,per l’annata calcistica 2008/09,la conduzione tecnica della prima squadra nel campionato di Serie D girone A,di corrispondergli il saldo del premio di tesseramento annuale stabilito nel contratto,pari ad euro 7.500,oo,oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.

In particolare il Sig.Benedetti ha sostenuto che:

-il contratto,sottoscritto il 4.9.2008,prevedeva la suddivisione del premio di tesseramento annuo,pari ad euro 7.500,oo,in 4 rate di euro 1.875,oo ciascuna;

-è stato esonerato con comunicazione verbale in data 12.1.2009;

-nonostante gli inviti,non gli è stata corrisposta la somma di euro 7.500,oo prevista in contratto.

L’istante,a sostegno della propria pretesa,ha prodotto,tra l’altro,copia dell’accordo economico,di cui è stato riscontrato,a cura della Segreteria di questo Collegio,l’avvenuto deposito il 10.9.2008 presso il Comitato Interregionale della L.N.D.

La Società convenuta,ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni non ha prodotto e/o dedotto nulla a propria difesa.

La domanda appare dunque fondata e meritevole di accoglimento,alla luce delle prove prodotte dall’allenatore e del comportamento omissivo della Valle d’Aosta Calcio srl. nei confronti del Collegio.

 

  PQM

Il Collegio Arbitrale,esaminati gli atti del procedimento,accoglie il ricorso e pone l’obbligo alla Valle d’Aosta Calcio srl di corrispondere al sig.Giorgio Benedetti la somma di euro 7.500,oo oltre gli interessi,al tasso legale,decorrenti dal 30.6.2009 fino alla data dell’effettivo soddisfo.

Nulla infine è dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

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