F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA:all. Luca MERCANTI / POL. SAINT CHRISTOPHE ( 29/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 31/07/2009, l’allenatore di Base
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010
VERTENZA:all. Luca MERCANTI / POL. SAINT CHRISTOPHE
( 29/90 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 31/07/2009, l’allenatore di Base Luca MERCANTI , iscritto al’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Polisportiva SAINT CHRISTOPHE , la somma di €. 7.200,00 oltre agli interessi di mora e la rivalutazione monetaria della somma stessa.
Al ricorso, il ricorrente allegava copia di accordo – tipo sottoscritto tra le parti il 30/07/2008 in cui veniva stabilito che, per la conduzione tecnica della 1^ squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta doveva essere corrisposto un premio di tesseramento di €. 12.000,00 da pagarsi in 10 rate mensili di e. 1.200,00 cadauna, aventi scadenza l’ultimo giorno di ogni mese a decorrere dal 30 settembre 2008 e fino al 30 giugno 2009.
Il ricorrente allegava, altresì, copia di lettera, datata 22/01/2009, inviata alla Polisportiva Saint–Cristophe, con la quale comunicava di accettare il trasferimento di mansioni (osservatore – tecnico) proposto dal Presidente e dal Direttore Sportivo e copia di lettera, datata 09/07/2009, senza intestazione con la quale denunciava la mancata osservazione del contratto sottoscritto con la Società Saint Christophe, l’accettazione di cambio di incarico e la elencazione di aver ricevuto quattro mensilità.
Il Comitato Regionale Piemonte Valle d’ Aosta con lettera del 18/11/2009, comunicava a questo Collegio Arbitrale, che ne aveva fatto richiesta in data 12/11/2009, il mancato deposito del contratto, ma trasmetteva, copia di richiesta emissione tessera di tecnico a nome di MERCANTI Luca datato 30/7/2009, copia di comunicazione, a firma del Presidente della Polisportiva Saint–Cristophe, con la quale veniva indicato l’esonero del ricorrente a far data dal 19 gennaio 2009 nonché richiesta di deposito di contratto sottoscritto in data 20/01/2009 con il tecnico BARBIERI Salvatore.
La Società convenuta, regolarmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio con raccomandata del 5/10/2009, nulla controdeduceva.
Il ricorrente in data 11 febbraio 2010 a mezzo fax, inviava un pro-memoria contenente la cronistoria dei fatti succedutisi dalla sottoscrizione del contratto al cambio di mansione e due copie di ricevute di €. 1.200,00 cadauno per premio tesseramento, riferite ai mesi di settembre e dicembre 2008.
Il promemoria terminava con la richiesta del riconoscimento di €. 7.200,00 riferito alle sei mensilità non ancora corrisposti dalla Polisportiva Sant Christophe.
Il Collegio esaminati gli atti pervenuti ritiene fondate le ragioni addotte dal ricorrente Mercanti Luca.
A prescindere dal mancato deposito del contratto, questo è da ritenersi sottoscritto dalle parti e la riprova è che all’allenatore sono stati corrisposti quattro dei dieci ratei che componevano il premio tesseramento, fissato in €. 12.000,00,inoltre dal successivo comportamento della Società,che a seguito della proposta di cambio mansione dell’allenatore e da questi accettato senza alcuna contestazione,ha assunto altro allenatore,richiedendone il tesseramento,come si evince dalla documentazione pervenuta dal C.R.Piemonte V.A. della L.N.D.
La Società, pur essendo stata invitata a controdedurre sulle argomentazioni poste in essere dal ricorrente, nessuna prova ha fornito del contrario.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposta da Mercanti Luca e fa obbligo alla Polisportiva Saint Christophe di corrispondere al sopra citato la somma di €. 7.200,00 oltre ad €. 42,00 per interessi legali equitativamente calcolati, per una somma €. 7.242,00.
Dalla data della delibera e fino all’effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S..
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