F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA:all. Maurizio SEVERINI / S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. ( 38/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Damiano PALLOTTINO Con ricorso dell’11/08/2009, l

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

VERTENZA:all. Maurizio SEVERINI / S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D.

( 38/90 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Damiano PALLOTTINO

Con ricorso dell’11/08/2009, l’allenatore professionista di 2° Ctg. Maurizio SEVERINI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società Sportiva REAL MONTECCHIO, la somma di €. 4.000,00 (ultime due mensilità), oltre gli interessi di mora.

Il ricorrente allegava al ricorso copia dell’accordo tipo, sottoscritto in data 2/11/2008 con la S.S. Real Montecchio, partecipante al Campionato Interregionale, in cui veniva stabilito in €. 14.000,00 il premio tesseramento, per la stagione sportiva 2008/2009, da pagarsi in sette rate di €. 2.000,00 cadauno ed aventi scadenze al 30/11/2008, 31/12/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009 e 31/05/2009, oltre rimborso spese viaggi come stabilito per legge.

Da accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale presso il Comitato Interregionale della L.N.D., veniva accertato che il contratto tra le parti era stato depositato in data 10/11/2008.

La Società convenuta, regolarmente  invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale con raccomandata del 20/10/2009, inviava, in data 3/11/2009, una comunicazione in cui trasmetteva le dichiarazioni dell’allenatore ricorrente che “accettava la somma di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) quale acconto sul rimborso spese della stagione 2008/2009 a parziale del totale di €. 4.000,00 (quattromila)” e che di comune accordo era stato deciso che la rimanenza doveva essere pagata nel più breve tempo possibile.

E’ da ritenere che impropriamente è stato comunicata la frase ”rimborso spese” invece “di premio tesseramento”.

A tale comunicazione veniva allegata la dichiarazione, sottoscritta dall’allenatore  Maurizio SEVERINI, in data 25/09/2009, di ricevimento di €. 2.500,00.

Con lettera datata 28/12/2009, inviata alla S.S. Real Montecchio il ricorrente SEVERINI portava  a conoscenza di questo Collegio Arbitrale di essere ancora in credito di €. 1.500,00 con la Società Sportiva Real Montecchio.

Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti pervenuti decide che il ricorso deve essere accolto.

La S.S. Real Montecchio risulta essere ancora debitrice di €. 1.500,00 nei confronti del ricorrente Maurizio SEVERINI.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della S.S. Real Montecchio di corrispondere all’allenatore SEVERINI Maurizio la somma di €. 1.500,00 a saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009, oltre ad €. 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 1.510,00

Dalla data della delibera e fino all’effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S..

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