F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA:all. Vittorio BELOTTI / F.C. SANT’ANTONIO ABATE ( 58/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI Con ricorso
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010
VERTENZA:all. Vittorio BELOTTI / F.C. SANT’ANTONIO ABATE
( 58/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI
Con ricorso del 5 ottobre 2009 l’Avv. Giovanni Calabrese legale dell’allenatore dilettante signor Vittorio Belotti, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo assistito, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della F.C. Sant’Antonio Abate, militante nel campionato di Serie D nella stagione sportiva 2008/2009.
Nel ricorso il signor Vittorio Belotti precisa che, con regolare scrittura privata del 10 novembre 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 7.350.000,00 (settemilatrecentocinquanta/00) in sette rate mensili da € 1.050 ciascuna e più precisamente dal dicembre 2008 al giugno 2009.
L’allenatore ha fatto presente poi di essere stato esonerato con comunicazione scritta del 12 dicembre 2008.
Con il reclamo in esame, il signor Vittorio Belotti, chiede a questo Collegio di far obbligo alla F.C. Sant’Antonio Abate di corrispondergli il saldo con quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta/00) oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria ed all’indennità chilometrica.
La società F.C. Sant’Antonio Abate con raccomandata del 22 ottobre 2009 ha prodotto una ricevuta sottoscritta dall’allenatore per € 2.000,00 (duemila) in data 11 novembre 2008 ed ha confermato di essere debitrice dell’allenatore esclusivamente di € 5.350,00 (cinquemilatrecentocinquanta/00) quale differenza tra quanto pattuito e quanto già erogato all’allenatore. Precisa altresì che le spese di viaggio sono previste nell’accordo al punto tre dove si enuncia che “ la somma di cui sopra, forfettaria ed omnicomprensiva di ogni qualsivoglia attività assorbe ogni altra voce, rimborso, o indennità cui, a qualsiasi titolo, l’allenatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all’attività svolta nella sua qualità di allenatore tesserato, anche in occasione di ritiri o trasferte.”
Il Comitato Interregionale della LND, su richiesta del 3 febbraio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera dell’8 febbraio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che l’allenatore signor Vittorio Belotti nulla ha ritenuto di controdedurre a quanto asserito e prodotto documentalmente dalla società, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della F.C. Sant’Antonio Abate di corrispondere all’allenatore signor Vittorio Belotti la complessiva somma di € 5.405,00 (cinquemilaquattrocentocinque/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 pari ad € 5.350,00 (cinquemilatrecentocinquanta/00) ed € 55 (cinquantacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.