F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA:all. Francesco GRECO /  F.C. CASSINA de PECCHI ( 35/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 6 agosto 2009, l’alle

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA:all. Francesco GRECO /  F.C. CASSINA de PECCHI

( 35/90 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 6 agosto 2009, l’allenatore dilettante Francesco GRECO, regolarmente iscritto nell’Albo dei Tecnici della F.I.G.C. – L.N.D., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società  F.C. Cassina  de Pecchi, il pagamento della somma di €. 2.400,00.

Al ricorso il ricorrente allegava copia del contratto, datato 12 luglio 2008, sottoscritto dal legale rappresentante della Società, in cui veniva stabilito in €. 3.000,00 il premio tesseramento per l’attività di allenatore  di squadra minori/settore giovanile per la stagione sportiva 2008/2009 con pagamento a mezzo carta prepagata della Banca Intesa  San Paolo, oltre a comunicazione scritta di presa d’atto dell’esonero verbale del 10/12/2008 e della volontà di restare a disposizione fino al termine della stagione.

Il ricorrente, altresì, allegava: a) tre solleciti di pagamento, l’ultimo dei quali conteneva l’avviso di adire a questo Collegio Arbitrale qualora non fosse stato soddisfatto alla scadenza del decimo giorno, b) la copia della richiesta di emissione tessera di tecnico, datato 9 luglio 2008.

A tali comunicazioni la Società  non dava alcun riscontro.

Da accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio, presso il Comitato Regionale Lombardia L.N.D., è emerso che il contratto non è stato depositato.

Con nota del 6 ottobre 2009, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale richiedeva alla Società convenuta eventuali controdeduzioni in ordine al ricorso proposto dall’allenatore Greco e a quest’ultimo le proprie osservazioni dal ricevimento delle eventuali controdeduzioni.

Nulla ha fatto pervenire la Società F.C. Cassina de Pecchi.

Dagli elementi in possesso, questo Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dal ricorrente Greco Francesco  è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie la domanda prodotta da Francesco Greco contro la F.C. Cassina de Pecchi e condanna quest’ultima al pagamento di €. 2.400,00, oltre ad €. 12,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 2.412,00.

Fino all’effettivo soddisfo andranno, altresì, calcolati gli interessi che matureranno.

Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art 8 comma 15 del C.G.S..

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