F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA:all. Francesco LA ROSA / A.C.R. MESSINA srl (ex FC MESSINA PELORO srl) ( 36/90 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010
VERTENZA:all. Francesco LA ROSA / A.C.R. MESSINA srl (ex FC MESSINA PELORO srl)
( 36/90 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
L’allenatore di terza categoria La Rosa Francesco,in data 7 agosto 2009, si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.C.R. Messina, partecipante al campionato di serie D, delle rate relative ai mesi di maggio e giugno 2009 pari ad €.2.800,00 quale saldo del premio di tesseramento pattuito e di €.1.210,80 relativi al saldo del rimborso delle spese di viaggio.Richiede inoltre gli interessi di mora sin qui maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.
A fondamento della sua richiesta allega al ricorso:
- copia dell’accordo economico stipulato con la società in data 23 settembre 2008,
- modulo di rimborso spese per indennità chilometrica con riportati in dettaglio numero dei viaggi sostenuti e distanze percorse nei mesi di aprile e maggio 2009 per un totale di €.2.410,80,
Nell’accordo stipulato con il tecnico La Rosa la società FC Messina Peloro si impegna a corrispondergli al momento della sua assunzione, oltre al rimborso delle spese per i viaggi sostenuti nell’adempimento delle sue funzioni di allenatore, un premio di tesseramento di € 14.000,00 da pagarsi in dieci rate mensili di €.1.400,00 cadauna a partire dal mese di settembre 2008 fino al giugno 2009.
Da documentazione della FIGC risulta che la società A.C.R. Messina con atto di affiliazione datato 27 giugno 2009 ha di fatto rilevato il titolo sportivo dalla fallita società FC Messina Peloro.
Il 6 ottobre 2009 la Segreteria di questo Collegio ha invitato le parti a presentare le proprie eventuali controdeduzioni.
La società A.C.R. Messina, per tramite dell’Avv. Silvia Morescanti delegato a sua difesa, con raccomandata del 19 ottobre 2009 ha fatto pervenire le sue controdeduzioni per contestare le pretese del tecnico precisando che la società ha provveduto,come da documento che viene allegato, al pagamento dei ratei maturati dal signor La Rosa sino al mese di maggio.Inoltre il tecnico più volte invitato telefonicamente ed in ultimo il 23 luglio anche a mezzo telegramma, di cui allega copia, a presentarsi presso la sede sociale a ritirare il saldo delle spettanze a lui dovute non si è mai reso disponibile ma per contro, in data 5 agosto 2009, ha fatto pervenire atto di ricorso
Per quanto riguarda l’ammontare del saldo richiesto precisa che la società nel mese di aprile non essendo ancora in possesso dei documenti da parte del curatore fallimentare della vecchia società FC Messina Peloro aveva chiesto al signor La Rosa l’importo del proprio stipendio ricevendo la richiesta di €.2.600,00 che gli venivano saldati, come da ricevuta datata aprile 2009 allegata alle controdeduzioni.
Successivamente ricevuti gli atti constatava che la cifra a lui spettante come da contratto era di €.1.400,00 e non quella dichiarata e ricevuta di €.2.600,00.
Per quanto riguarda invece il rimborso spese nulla gli è dovuto in quanto le stesse non sono state mai documentate dal tecnico.
Per quanto esposto chiede al Collegio di respingere le richieste del La Rosa al quale deve essere riconosciuta, da parte A.C.R. Messina, solamente la cifra di €. 1.600,00 calcolata sulla base della differenza degli stipendi dovuti di maggio e giugno detratti di €.1.200,00 versati in più nel mese di aprile.Richiede inoltre che la richiesta di interessi maturati e il danno per la svalutazione monetaria non sia accolta in quanto il decorso del tempo è stato causato dalla negligenza del medesimo.
Con comunicazione del 24 ottobre 2009 il ricorrente La Rosa Francesco replica alle controdeduzioni della A.C.R. Messina precisando di essere creditore ,come del resto confermato dalla stessa società, dei due ratei del mese di maggio e giugno 2009 per un totale di €.2.800,00 e che la cifra avuta di €.2.600,00, relativa alla ricevuta del pagamento del mese di aprile fornita dalla società nelle sue controdeduzioni, è comprensiva,oltre al saldo del rateo del mese di aprile, anche di una parte del rimborso delle spese e precisamente di €.1.200,00.
Rimborso spese concordato nel contratto,lettera 2b, con la FC Messina Peloro prima del suo fallimento e che in seguito fatto proprio dall’odierna controparte con l’acquisizione del ramo d’azienda sportivo e di conseguenza del titolo sportivo ivi compresi oneri di debiti e contratti sportivi esistenti.
In merito al telegramma inviatogli con invito a presentarsi il 23 luglio 2009 nella sede societaria dichiara che dopo i precedenti vani tentativi per essere pagato, ormai esasperato, aveva deciso di rivolgersi al Collegio Arbitrale anticipando a voce tale decisione alla società.
Aggiunge anche di aver ricevuto,in data 2 novembre 2009, uno scritto dall’Avv. Oberto Petricca il quale lo informava di essere stato incaricato dalla società A.C.R. Messina ad assisterla nella vertenza in atto invitandolo ad un incontro per una definizione della vicenda.
Termina con la richiesta del riconoscimento di tutto quanto reclamato nella vertenza.
In data 13 novembre 2009 il Segretario del Collegio fa richiesta al competente Comitato Interregionale dell’avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone risposta negativa.
Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta,ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Ritiene infatti che la società A.C.R. Messina al momento dell’aggiudicazione e acquisizione del titolo sportivo dalla fallita FC Messina Peloro non poteva non essere al corrente di tutti gli oneri contratti dalla medesima fra i quali l’accordo economico con il tecnico La Rosa.
Prova ne è la dichiarazione riportata nel suo scritto di un effettivo debito nei confronti del tecnico delle due ultime rate del contratto.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.C.R. Messina al pagamento a favore dell’allenatore La Rosa Francesco della somma di € 2.800,00 a saldo delle rate dei mesi di maggio e giugno del premio di tesseramento, di € 45,00 per interessi equitativamente determinati e di €.1.210,80 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute per un totale complessivo di € 4.055,80 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.
Si decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale non avendo il tecnico La Rosa Francesco ottemperato all’obbligo del deposito del contratto.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.