F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79 del 23.04.2010  (206) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente della Soc. SS Lazio SpA, nonché suo Legale rappresentante) E DELLA SOCIETA’ SS L

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79 del 23.04.2010

 (206) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente della Soc. SS Lazio SpA, nonché suo Legale rappresentante) E DELLA SOCIETA’ SS LAZIO SpA (nota n. 5093/1031pf09-10/SP/blp del 23.2.2010).

Con atto del 23 febbraio 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Dottor Claudio Lotito e la SS Lazio Spa per rispondere il primo della violazione dell’art. 5 comma 1 del C.G.S. per avere espresso, mediante dichiarazioni rilasciate nel corso di trasmissione televisiva e pubblicate su organi di informazione, riportate nella parte motiva del deferimento, giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale ed in particolare dell'arbitro dell'incontro Palermo – Lazio del 21 febbraio 2010, Signor Rocchi, nonché delle istituzioni federali nel loro complesso, adombrando altresì dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri e delle Istituzioni ed articolazioni operanti all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio; la seconda, della violazione dell’articolo 4, comma 1 e 5, comma 2 del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta contestata al suo Presidente e legale rappresentante. Nei termini loro assegnati con l’atto di convocazione, gli incolpati hanno depositato una memoria nella quale negano la propria responsabilità e chiedono di essere prosciolti da ogni addebito, sostenendo che le frasi attribuite al Dottor Lotito, pur prendendo spunto da un episodio sfavorevole alla squadra della Lazio nel corso della gara contro il Palermo, hanno avuto prevalentemente ad oggetto il più ampio tema della necessità, sostenuta da molti, di fornire agli arbitri strumenti tecnologici al fine di evitare possibili errori umani, senza adombrare sospetti in ordine all’esistenza di una congiura nei confronti della Lazio, come potrebbe apparire da una lettura distorta delle dichiarazioni del Dottor Lotito, in base al “montaggio” ed “accorpamento” delle stesse operato dai giornalisti autori degli articoli.Tali dichiarazioni manifesterebbero quindi, secondo la tesi difensiva, un giudizio critico contenuto nei limiti del diritto di espressione costituzionalmente garantito, non avendo assunto contenuto lesivo dell’onore e della reputazione di altri soggetti ed in particolare dell’arbitro della gara in questione. Alla riunione del 25 marzo 2010 la Commissione ha disposto il differimento alla data odierna , stante il documentato impedimento della difesa dei deferiti. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto l’affermazione della responsabilità degli incolpati e l’applicazione della sanzione delle ammende di € 21.000,00 (Euro ventunomila/00) per il Dott. Claudio Lotito e € 21.000,00 (Euro ventunomila/00) per la Società SS Lazio Spa ed il Dott. Claudio Lotito personalmente oltre al difensore dello stesso e della Società Lazio che ha ulteriormente illustrato le ragioni difensive chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene di dover affermare la responsabilità dei deferiti. Nelle dichiarazioni rese dal Dott. Lotito alla trasmissione televisiva “Stadio Sprint” del 21.2.2010, della quale la Commissione ha esaminato la registrazione in camera di consiglio, vi è un passaggio, poi riportato negli articoli giornalistici pubblicati il giorno successivo su diversi quotidiani, nel quale l’intervistato, richiamate alcune decisioni arbitrali precedenti sfavorevoli alla squadra della Lazio, adombra il sospetto che possa essersi instaurato un certo comportamento da parte degli arbitri, tale da penalizzare la Lazio con decisioni sbagliate, “come accaduto contro la Juventus, a Parma e a Palermo”. E proprio tale preoccupazione induce il Presidente Lotito ad affermare che sente il dovere di parlare, dopo aver sopportato in silenzio per anni alcune situazioni, perché “il calcio deve ritrovare credibilità”. Con le affermazioni sopra richiamate l’incolpato ha certamente travalicato i limiti del diritto di critica, insinuando dubbi sulla regolarità del campionato ed addirittura sulla credibilità dell’intero “sistema” calcistico. Alla responsabilità del Lotito consegue quella diretta della SS Lazio Spa. Nella determinazione delle sanzioni si deve tener conto della larga diffusione avuta dalle dichiarazioni rilasciate dal Presidente Lotito, ma anche dell’inserimento delle stesse in un più ampio contesto riguardante la necessità di introdurre strumenti tecnologici che garantiscano maggior certezza alle valutazioni arbitrali, il che ne attenua la gravità. Sanzioni congrue appaiono quelle indicate nel dispositivo. P.Q.M. Delibera di infliggere al Dott. Claudio Lotito ed alla SS Lazio Spa l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) ciascuno.

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