F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79 del 23.04.2010 (230) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA SCARCI (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. US Massese 1919 Srl dal 24.1
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79 del 23.04.2010
(230) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA SCARCI (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. US Massese 1919 Srl dal 24.11.2008 al 21.4.2009), NICOLA FERRARA (per aver ricoperto la carica di Amministratore della Soc. US Massese 1919 Srl dal 29.6.2007 al 15.10.2007 e Amministratore Unico dal 15.10.2007 al 1.9.2008), LUCA LEONE PAGLIARINI (per aver ricoperto la carica di Rappresentante Legale della Soc. US Massese 1919 Srl dal 16.6.2008, in seguito all’inibizione del Presidente, e Vice
Presidente con delega di rappresentanza nella stag. sport. 2008/2009), SPARTACO CARNUCCIO (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. US Massese 1919 Srl dal 1.9.2008 al 24.11.2008) (nota n. 5242/358pf09-10/SP/ma del 1.3.2010).
Il deferimento. Con provvedimento del 1° marzo 2010, prot. N°. 5242 /358pf09-10/SP7ma, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:
● il Sig. Nicola Scarci, per l'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo ricoperto, dal 24 novembre 2008 al 21 aprile 2009, data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica sociale di amministratore unico della Società U.S. Massese 1919 Srl;
● il Sig. Nicola Ferrara, per l'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo ricoperto la carica sociale di amministratore dal 29 giugno 2007 al 15 ottobre 2007 e poi di amministratore unico dal 15 ottobre 2007 al 1° settembre 2008 della Società U.S. Massese 1919 Srl;
● il Sig. Luca Leone Pagliarini, per l'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo svolto la rappresentanza legale della Società dal 16 giugno 2008, in seguito all'inibizione del Presidente, e avendo svolto il ruolo di vice-Presidente, con delega di rappresentanza, nella stagione 2008/2009;
● il Sig. Spartaco Carnuccio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e per la violazione della norma di cui all'art. 37, comma 1, delle NOIF, per non avere comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti la propria carica di legale rappresentante della Società, pur avendo ricoperto la carica sociale di amministratore unico della Società U.S. Massese 1919 Srl dal 1° settembre 2008 al 24 novembre 2008, essendo peraltro tale violazione rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF. Il procedimento In data 16.4.2010, il Sig. Nicola Ferrara ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale ha contestato l'atto di deferimento, evidenziando di essersi “sempre comportato correttamente, secondo i canoni di lealtà sportiva e di una corretta gestione aziendale”. Gli altri incolpati non hanno, invece, fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso il proprio intervento con la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la conseguente richiesta di irrogazione delle seguenti sanzioni: 1) per il Sig. Nicola Scarci, l'inibizione per 5 (cinque) anni; 2) per il Sig. Nicola Ferrara, l'inibizione per 5 (cinque) anni; per il Sig. Luca Leone Pagliarini, l'inibizione per 1 (uno) anno; 4) per il Sig. Spartaco Carnuccio, l'inibizione per 1 (uno) anno. E' comparso, altresì, il Sig. Nicola Ferrara, assistito dal proprio difensore, Avv. Raoul Duca, che ha chiesto, in via principale, il proscioglimento dagli addebiti e, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione minimale e, comunque, non afflittiva. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue. Si deve preliminarmente osservare che, per come emerge dagli atti, allegati all’atto di deferimento, alla Società U.S. Massese 1919 Srl, con atto del 3 agosto 2009 del Presidente della F.I.G.C., stante l’intervenuto fallimento, dichiarato al Tribunale di Massa con sentenza del 21 aprile 2009, N°. 9/09, è stata revocata l’affiliazione alla F.I.G.C. (cfr. C.U. N°. 38/A del 3 agosto 2009). Risulta, inoltre, documentalmente provato (cfr. visure societarie in atti) che gli odierni deferiti hanno rivestito le cariche sociali, meglio indicate nell'atto di deferimento, nell’ambito della Società U.S. Massese 1919 Srl, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento. Ciò premesso in punto di fatto, si evidenzia che, per come chiarito col parere interpretativo del 28.6.2007, reso dalla Corte Federale, la c.d. “preclusione”, di cui è menzione nel terzo comma dell'art. 21 delle NOIF, presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento; accertamento, quest'ultimo, con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (in particolare, sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (cfr., nello stesso senso: decisioni di questa Commissione Disciplinare di cui al C.U. del 20 novembre 2008, N°. 36/CDN; Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, lodo dell’11 marzo 2008 in procedimento Pieroni Ermanno c/ FIGC). Orbene, la documentazione, versata in atti dalla Procura Federale (cfr., in particolare, le relazioni ispettive della COVISOC), è idonea a far ritenere che, nella specie, i deferiti, Scarci, Ferrara e Pagliarini, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, abbiano svolto effettive funzioni nell’ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento; è quindi ragionevole ritenere che abbiano comunque contribuito al dissesto societario. Per quanto concerne, in particolare, la posizione del Sig. Nicola Ferrara (l'unico, tra i deferiti, che abbia articolato difese in relazione alle imputazioni di cui all'atto di deferimento, oggetto del presente giudizio), deve osservarsi che non sono accoglibili gli argomenti di cui alla memoria difensiva del 16.4.2010. Al proposito, si evidenzia come, contrariamente a quanto affermato dal Ferrara, la documentazione in atti dimostra, all'evidenza, come nel periodo in cui il predetto soggetto ha ricoperto la carica di amministratore della Società U.S. Massese 1919 Srl, siano stati posti in essere dallo stesso comportamenti, per nulla improntati ai canoni di lealtà e correttezza cui il predetto deferito si è, più volte, richiamato nel proprio atto difensivo. E' sufficiente, sul punto, rinviare alle conclusioni della relazione ispettiva della COVISOC, datata 3 luglio 2008, nella quale si evidenzia il totale dissesto economico della predetta Società. Da ultimo, si rileva come le giustificazioni, addotte dal Sig. Ferrara al fine di giustificare la situazione di decozione della Società U.S. Massese 1919 Srl (mancata disponibilità dello stadio di Massa, esclusione dal campionato 2008/2009 di Lega Pro – 1° Divisione), siano del tutto irrilevanti anche in considerazione del fatto che l'esclusione dal campionato professionistico è stata ritenuta legittima dagli organi federali e che lo stesso Ferrara è stato, a più riprese, sanzionato (in diverse occasioni, nelle forme della decisione c.d. “patteggiata”) da questa Commissione Disciplinare per avere tenuto comportamenti in violazione delle norme federali (cfr., in particolare, la decisione di questa Commissione Disciplinare, adottata nella riunione del 12.5.08, con la quale è stata inflitta al Ferrara l’inibizione di quattro mesi, per omesso versamento delle ritenute IRPEF relative al mese di settembre 2007 nonché per la non veridicità delle dichiarazioni depositate alla COVISOC il 28 gennaio 2008; decisione, quest’ultima, riformata dalla Corte di Giustizia Federale solo con riferimento al profilo dell’esclusione dell’elemento soggettivo del dolo). Alla luce di quanto sopra, non può che concludersi nel senso che, essendo, la U.S. Massese 1919 Srl, stata oggettivamente attinta dal provvedimento di revoca dell’affiliazione, per intervenuto fallimento, ed essendo stati i Signori Scarci, Ferrara e Pagliarini amministratori della predetta Società nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento della stessa, i deferiti sopra menzionati devono essere dichiarati responsabili della violazione loro ascritta nell'atto di deferimento, per avere tenuto comportamenti scorretti, in particolare sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società U.S. Massese 1919 Srl. Quanto, invece, al deferito Carnuccio, deve osservarsi, in aderenza a quanto affermato dalla Procura Federale, che, con riferimento allo stesso, non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, atteso che lo stesso, pur avendo ricoperto la carica di amministratore unico della U.S. Massese 1919 Srl nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento (più precisamente nel periodo compreso tra il 1° settembre 2008 e il 24 novembre 2008), non aveva proceduto alla comunicazione del possesso della predetta carica sociale alla LND, ciò in violazione dell'art. 37, comma 1, delle NOIF. Tale comportamento concreta, all'evidenza, la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, atteso che l'omessa comunicazione, di cui sopra, si risolve in una violazione dei principi di probità e lealtà sportiva, in considerazione del fatto che la violazione dell’onere di comunicazione di cui all’art. 37, comma 1, delle NOIF ha precluso, nel caso di specie, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF. Venendo alla quantificazione delle sanzioni, questa Commissione evidenzia come dalla documentazione, versata in atti dalla Procura Federale, emerga la particolare responsabilità del Sig. Nicola Ferrara nella mala gestio della Società; ed invero, al di là del fatto che lo stesso risulta avere ricoperto cariche sociali, nell'ambito della Società U.S. Massese 1919 Srl, per un periodo di tempo più lungo rispetto agli altri deferiti, deve rilevarsi come, nella relazione ispettiva della COVISOC del 3 luglio 2008 (relativa ad un arco temporale in cui era in carica, quale amministratore unico, il Ferrara), venga stigmatizzata la situazione particolarmente critica della Società U.S. Massese 1919 Srl. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale infligge:
● al Sig. Nicola Scarci, l'inibizione per 3 (tre) anni;
● al Sig. Nicola Ferrara, l'inibizione per 4 (quattro) anni;
● al Sig. Luca Leone Pagliarini, l'inibizione per 1 (uno) anno;
● al Sig. Spartaco Carnuccio, l'inibizione per 1 (uno) anno.
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