F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79 del 23.04.2010 (205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GEORGIAN LIVIU BORDEANU (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Virtus Lanciano 1924 Srl,

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79 del 23.04.2010

(205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GEORGIAN LIVIU BORDEANU (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Virtus Lanciano 1924 Srl, attualmente tesserato per la Soc. Frosinone Calcio Srl), MATTIA MAINELLA (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Virtus Lanciano 1924

Srl, attualmente tesserato per la Soc. ASD Montesilvano Calcio), MARCO VERRATTI (calciatore tesserato per la Soc. Delfino Pescara 1936 Srl), GUGLIELMO MAIO (Vice Presidente della Soc. Virtus Lanciano 1924 Srl), DEBORAH CALDORA (Amministratore Unico della Soc. Delfino Pescara 1936 Srl) E DELLE SOCIETA’ VIRTUS LANCIANO 1924 Srl E DELFINO PESCARA 1936 Srl (nota n. 4981/1163pf08- 09/SP/blp del 18.2.2010).

In ordine al deferimento dei calciatori Bordeanu Georgian Liviu e Mainella Mattia, alla riunione tenutasi il 15.4.2010 il difensore degli stessi aveva chiesto preliminarmente un breve differimento per verificare l’ipotesi di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Il rappresentante della Procura Federale non si era opposto e questa Commissione Disciplinare aveva accolto l’istanza rinviando il dibattimento alla riunione odierna. All’inizio della riunione odierna, i Sig.ri Bordeanu Georgian Liviu e Mainella Mattia hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Bordeanu Georgian Liviu e Mainella Mattia hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, C.G.S., [“pena base per il Sig. Bordeanu Georgian Liviu, sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara, diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. ad una giornata di gara; pena base per il Sig. Mainella Mattia, sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara, diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. ad una giornata di gara”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per una giornata di gara ciascuno al Sig. Bordeanu Georgian Liviu e al Sig. Mattia Mainella, da scontarsi in gare ufficiali nella corrente stagione sportiva. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it