LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 211 DEL 22 febbraio 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. GENOA del 14 febbraio 2010
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 211 DEL 22 febbraio 2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. GENOA del 14 febbraio 2010
Il Giudice Sportivo,
a scioglimento della riserva di cui al provvedimento del 16 febbraio 2010 (C.U. n. 205);
lette la relazione integrativa del Procuratore federale del 19 febbraio 2010 e le allegate note della
Questura di Torino e dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
rilevato che sostenitori della Soc. Genoa, tra il 15° ed il 30° del primo tempo:
a) dal settore loro riservato, effettuavano un fitto lancio di petardi, nonché di pezzi di sedili
divelti, nel contiguo settore denominato “Curva nord”, occupato dai sostenitori della squadra
avversaria;
b) entrati nel settore denominato “Intercinta”, tentavano di abbattere i cancelli divisori con la
“Curva nord”, scardinandone uno e non conseguendo l’intento per l’immediato intervento
delle Forze dell’ordine;
c) in quest’ultimo contesto, colpivano con un artifizio pirotecnico (presumibilmente un
“fumogeno”) un agente di Polizia, cagionandogli ustioni di II° e III° grado in zona toracica,
giudicate guaribili in quaranta giorni;
rilevato altresì che sostenitori della Soc. Juventus, nelle medesime circostanze, facevano
esplodere alcuni petardi, lanciandone altri nel settore occupato dalla tifoseria avversaria;
COMUNICATO UFFICIALE N. 211 DEL 22 febbraio 2010
considerata la rilevanza disciplinare di tali comportamenti e valutata ai fini sanzionatori la
sussistenza, per entrambe le Società, delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, n. 1, lettere a) e
b) CGS, per avere svolto una idonea attività di prevenzione e di collaborazione con le forze di
Polizia;
visto l’art. 14, nn. 1,2,e 5 CGS,
delibera
di infliggere alla Soc. Genoa la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 con diffida ed alla Soc.
Juventus la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00.
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