LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 217 DEL 2 marzo 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. LECCE – Soc. TRIESTINA Il Giud

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 217 DEL 2 marzo 2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM

Gara Soc. LECCE – Soc. TRIESTINA

Il Giudice Sportivo,

letta la rituale segnalazione del Procuratore federale, pervenuta a mezzo fax alle ore 10.15 dell’1

marzo 2010, in merito al comportamento tenuto dal calciatore Scurto Giuseppe (Soc. Triestina)

al 37° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai) di piena garanzia tecnica e

documentale;

rilevato che, nelle circostanze indicate, il calciatore, dolorante al suolo dopo aver subito un fallo,

proferiva un’espressione blasfema (la lettura labiale esclude ogni ragionevole incertezza

interpretativa);

visti gli artt. 35 1.3) e 19 n. 3bis CGS

delibera

di infliggere al calciatore Scurto Giuseppe (Soc. Triestina) la sanzione della squalifica per una

giornata effettiva di gara, in merito alla segnalazione del Procuratore federale.

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