LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 217 DEL 2 marzo 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. LECCE – Soc. TRIESTINA Il Giud
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 217 DEL 2 marzo 2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Gara Soc. LECCE – Soc. TRIESTINA
Il Giudice Sportivo,
letta la rituale segnalazione del Procuratore federale, pervenuta a mezzo fax alle ore 10.15 dell’1
marzo 2010, in merito al comportamento tenuto dal calciatore Scurto Giuseppe (Soc. Triestina)
al 37° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai) di piena garanzia tecnica e
documentale;
rilevato che, nelle circostanze indicate, il calciatore, dolorante al suolo dopo aver subito un fallo,
proferiva un’espressione blasfema (la lettura labiale esclude ogni ragionevole incertezza
interpretativa);
visti gli artt. 35 1.3) e 19 n. 3bis CGS
delibera
di infliggere al calciatore Scurto Giuseppe (Soc. Triestina) la sanzione della squalifica per una
giornata effettiva di gara, in merito alla segnalazione del Procuratore federale.