LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 4 novembre 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. MODENA –
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 4 novembre 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Gara Soc. MODENA – Soc . VICENZA del 31 ottobre 2009
Il Giudice Sportivo
premesso che:
il Vicenza Calcio S.p.A., in persona del Presidente sig. Sergio Cassingena, a mezzo fax trasmesso
alle ore 11.53 del 3 novembre, ritualmente preannunciato con lo stesso mezzo alle ore 10.18 del
giorno precedente, proponeva reclamo “in relazione al regolare svolgimento” della gara Modena-
Vicenza del 31 ottobre, conclusasi con il risultato di 1-0, richiedendo che venisse disposto
“l’obbligo di disputare nuovamente l’incontro”;
a sostegno dell’assunto, la Società reclamante rilevava che, al 28° del primo tempo, in occasione
della rete che avrebbe deciso l’esito della gara, il calciatore vicentino Braiati aveva subito un
grave fallo ad opera di un calciatore modenese, senza che l’Arbitro, pur “in ottima posizione”,
adottasse i provvedimenti consequenziali, espellendo il responsabile ed annullando la segnatura;
nel reclamo si sottolineava inoltre che “la consapevolezza da parte del Direttore di gara di aver
commesso tale grave errore ne aveva successivamente, dal punto di vista psicologico ed emotivo,
condizionato la successiva direzione” tanto da provocare “l’impossibilità a proseguire”;
a tale “difficoltà psicologica” era riconducibile l’espulsione per doppia ammonizione, nel corso
del secondo tempo, del calciatore vicentino Ferri, provvedimento successivamente revocato dal
Direttore di gara, resosi conto dell’errore commesso, dopo una sospensione del giuoco protrattasi
per cinque minuti e venti secondi, come sostenuto dal reclamante e asseritamente confermato da
un dvd allegato, con conseguente recupero limitato a soli cinque minuti, incidente sulla durata
regolamentare della gara.
Considerato che:
compete a questo Organo il giudicare in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle
gare “con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in
campo dall’Arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi
della Regola 5 del Regolamento di Giuoco” (il richiamo testuale della norma di cui all’art. 29
comma 3 CGS si rende doveroso);
e la richiamata Regola 5 (sui poteri dell’Arbitro) sancisce, tra l’altro, che l’Arbitro “funge da
cronometrista” e la Regola 7 (sulla durata della gara), sgombrando il campo da ogni dubbio
interpretativo, precisa che “la durata del recupero è a discrezione dell’Arbitro”.
Ne consegue, ovviamente, l’insindacabilità da parte di questo Giudice di ogni decisione adottata
dall’Arbitro circa il recupero (in secondi…) della durata della gara in relazione ad eventuali
interruzioni del giuoco, così come consegue, ancor più ovviamente, l’insindacabilità nel merito
delle infrazioni rilevate, o meno, dal Direttore di gara e l’irrilevanza di ogni considerazione circa
le “difficoltà psicologiche” asseritamente da costui incontrate.
P.Q.M.
delibera di:
- respingere il reclamo della Soc.Vicenza in ordine alla regolarità della gara Modena-
Vicenza;
- omologare il risultato della gara con il punteggio acquisito sul campo, Modena-Vicenza 1-0.
Dispone l’incameramento della tassa reclamo.