LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 129 DEL 24 novembre 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. NAPOLI – Soc. LAZIO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 129 DEL 24 novembre 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Gara Soc. NAPOLI – Soc. LAZIO

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS circa la

condotta tenuta al 29° del secondo tempo dal calciatore Julio Cruz (Soc. Lazio) e dal calciatore

Leandro Rinaudo (Soc. Napoli);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e

documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, i due calciatori, a giuoco

fermo per la concessione di un calcio di punizione a favore della squadra laziale, si

fronteggiavano nell’area di rigore partenopea, affollata da calciatori di entrambe le formazioni.

Con l’evidente intento di mantenersi a stretto contatto con l’avversario per controllarne i

movimenti, il Rinaudo allargava le braccia, portando il braccio destro all’altezza del capo

dell’antagonista.

In tale frangente, il Cruz morsicava l’avambraccio proteso innanzi al suo volto ed il Rinaudo, a

sua volta, con la mano destra afferrava e tirava i capelli dell’avversario, colpendolo nella zona

temporale e, contestualmente, con il braccio sinistro, gli indirizzava un’energica manata al capo

(le immagini televisive non consentono di accertare inequivocabilmente se l’intento sia stato, o

meno, pienamente conseguito).

L’episodio, esauritosi in pochi attimi, non veniva “visto” dall’Arbitro che, conseguentemente,

non adottava alcun provvedimento disciplinare. Il Direttore di gara, comunque, con un

supplemento di referto richiesto dall’Ufficio, precisava che il calciatore Rinaudo,

nell’immediatezza del fatto, gli aveva esibito un’escoriazione riscontrabile sul braccio destro,

quale conseguenza del morso subito.

La natura “violenta” di tale reciproca condotta non necessita di ulteriori approfondimenti in

considerazione della palese intenzionalità e potenzialità lesiva degli atti compiuti dall’uno (il

morso) e dall’altro (lo strappo ai capelli e le manate indirizzate alla testa), elementi che, per

costante orientamento giurisprudenziale, connotano la rilevanza disciplinare di tali deplorevoli

comportamenti.

Ne consegue l’ammissibilità della proposta “prova televisiva” e la sanzionabilità delle condotte

segnalate nella misura quantificata nel minimo dall’art. 19 comma 4 lettera b) CGS.

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore Julio

Cruz (Soc. Lazio) e al calciatore Leandro Rinaudo (Soc. Napoli) la squalifica per tre giornate

effettive di gara.

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