LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.15/DIV DEL 3 SETTEMBRE 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 2^ D I V I S I O N E

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com

e sul

COMUNICATO UFFICIALE N.15/DIV DEL 3 SETTEMBRE 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

2^ D I V I S I O N E

GARA NOCERINA – GIACOMENSE DEL 23 AGOSTO 2009 E RECLAMO SOCIETA’ NOCERINA (Com. Uff. n. 10/DIV del 25.8.2009)

- Il Giudice Sportivo,

- letti gli atti ufficiali, il reclamo preannunciato e successivamente motivato nei termini dalla società Nocerina, nonché le osservazioni della società Giacomense,

o s s e r v a

- che alla gara indicata in epigrafe ha partecipato nelle file della Società Giacomense il calciatore Errico Luca (n. 11 in distinta), il quale risultava destinatario della sanzione di squalifica per una giornata effettiva di gara, comminata allo stesso da questo Ufficio, nel Campionato “D. Berretti” 2008-2009, con C.U. n. 111/TB del 29.4.2009, non ancora scontata alla data di disputa della gara indicata in oggetto;

- che la società Nocerina nel citato reclamo, giudicando irregolare la posizione del predetto calciatore, in applicazione del disposto dell’art. 22 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, ha richiesto a carico della società Giacomense la punizione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 c.5 lett. a) Codice di Giustizia Sportiva;

- che la società Giacomense, nelle citate osservazioni, ha dapprima eccepito l’improcedibilità del reclamo per difetto di notificazione alla controparte, e in subordine contestato l’interpretazione della reclamante in ordine all’applicazione dell’art. 22 Codice di Giustizia Sportiva, ritenendo operante nella fattispecie non il regime derogatorio previsto nel comma 6 (come sostenuto dalla reclamante) bensì il principio generale sancito nel comma 3. - Preso atto di quanto innanzi argomentato, il Giudice Sportivo,

r i l e v a

in primo luogo:

che l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla società Giacomense, si manifesta totalmente infondata, sia dal punto di vista procedurale, che da quello sostanziale.

Invero, la stessa appare basarsi sull’errata considerazione della possibilità che il procedimento di primo grado avanti il Giudice Sportivo possa instaurare fra le parti una sorta di contraddittorio: tale ipotesi deve ritenersi esclusa dal Codice di Giustizia Sportiva, in modo implicito nel dettato dall’art. 29.4 ed in forma più esplicita nella previsione dell’art. 34.6.

La stessa acquisizione nel procedimento in oggetto delle osservazioni dei terzi interessati non deriva da un obbligo regolamentare, bensì dalla discrezionale valutazione del Giudice Sportivo (combinato disposto degli artt. 29.2 e 35.2.1 Codice di Giustizia Sportiva).

in secondo luogo:

risulta evidente che la diversità delle tesi esposte in narrativa deriva dalla opposta interpretazione dell’art. 22 commi 3 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, è opinione dello scrivente, che per accettarne una a scapito dell’altra occorra procedere ad una corretta interpretazione normativa, nonché alla determinazione di una “ratio legis” che permetta di individuare le finalità perseguite dal legislatore sportivo nell’emanazione delle norme stesse.

A tal fine, può essere utile tener conto oltre che del citato articolo 22, anche dell’art. 19 Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente comma 11 numeri 1, 2 e 3 (relativo alle sanzioni comminate in Coppa Italia, da scontare esclusivamente nella medesima manifestazione).

Da tali norme può trarsi un principio generale in base al quale, la sanzione della squalifica, va scontata nella prima partita della medesima manifestazione ufficiale nella quale si è disputata la gara all’origine della sanzione disciplinare stessa.

Tale principio è però legittimamente applicabile solo nell’ipotesi in cui vi sia la “certezza della scontabilità della sanzione” ed è quindi soggetta ad eccezioni quando tale certezza venga meno.

E’ questo il motivo per cui il comma 6 dell’art. 22 prevede la scontabilità della squalifica nella prima gara, da disputarsi dalla prima squadra della società di appartenenza, nella duplice ipotesi di:

- cambiamento di società, in quanto non vi è la certezza che la nuova società disputi gare nella stessa manifestazione nella quale si è disputata la gara che ha originato la sanzione;

- cambiamento di categoria di appartenenza, ovvero quando il calciatore superando il limite di età non può più partecipare alla medesima manifestazione.

A tale proposito giova precisare che la partecipazione alle gare del Campionato “D. Berretti” di atleti “fuori età” non è garantita da norme regolamentari stabilì, ma dalla decisione discrezionale della Lega, che organizza la manifestazione, la quale avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 58 N.O.I.F. decide di anno in anno se ammettere o meno calciatori che abbiano superato il limite di età. Non vi è pertanto, in ipotesi di mutamento della “categoria di appartenenza”, la certezza che la squalifica possa essere scontata nella medesima manifestazione nella quale si è disputata la gara che ha originato la sanzione.

In applicazione del medesimo principio, anche in mancanza di supporto normativo, è prassi consolidata far scontare in gare ufficiali della prima squadra le squalifiche comminate per infrazioni commesse in “gare amichevoli”, proprio perché non vi è certezza della disputa di una ulteriore gara amichevole, la cui organizzazione è rimessa all’arbitrio delle società.

Ritornando alla fattispecie in esame risulta incontestabile che il calciatore Errico Luca:

- non ha cambiato società;

- non ha cambiato categoria di appartenenza, avendo partecipato alla gara che ha originato la sanzione in qualità di calciatore “fuori quota” e quindi nella medesima attuale categoria di appartenenza.

La tesi sostenuta dalla società ricorrente risulterebbe plausibile nelle diverse ipotesi in cui:

- il calciatore squalificato fosse risultato “in età” per il Campionato “D. Berretti” 2008-2009 per poi diventare “fuori età” nella corrente stagione sportiva;

- il regolamento di Lega per la disputa del Campionato “D. Berretti”, stagione sportiva 2009-2010 non prevedesse la possibilità di partecipazione di calciatori “fuori età”.

Non risultando verificata alcuna delle ipotesi applicative del comma 6 dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, deve pertanto ritenersi che il calciatore Errico Luca possa scontare la giornata di squalifica allo stesso comminata nel C.U. innanzi citato nella prima gara del Campionato “D. Berretti”, stagione sportiva 2009/2010, in quanto il relativo regolamento approvato dalla Lega organizzatrice, permette la partecipazione alle gare del campionato di “DUE calciatori fuori quota”, senza alcun limite di età.

Conseguentemente il ricorso esaminato devesi ritenere non meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

- di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Nocerina, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Nocerina 1 - Giacomense 1).

- La tassa va addebitata.

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