F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80 del 27.04.210 (247) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CESARE RUSCONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), ANGELO PALMAS (a

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80 del 27.04.210

(247) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CESARE RUSCONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), ANGELO PALMAS (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ OLBIA CALCIO Srl (nota n. 6266/1068pf09-10/SP/blp del 29.3.2010).

(248) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CESARE RUSCONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), ANGELO PALMAS (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), ANGELO DEIANA (all’epoca dei fatti, Dirigente e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ OLBIA CALCIO Srl (nota n. 6268/1058pf09-10/SP/blp del 29.3.2010).

Letti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 29 marzo 2010 (6266/1068) nei confronti dei Signori Franco Cesare Rusconi, Angelo Palmas, rispettivamente Amministratore Unico e Direttore Generale, entrambi legali rappresentanti della Olbia Calcio Srl per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo V in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dall’art. 90, comma 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale, e nei confronti della Società Olbia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti; letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 29 marzo 2010 (6268/1058) nei confronti dei Signori Franco Cesare Rusconi, Angelo Palmas, Angelo Deiana, rispettivamente Amministratore Unico, Direttore Generale e dirigente e tutti legali rappresentanti della Olbia Calcio Srl per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo IV in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dall’art. 90, comma 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e nei confronti della Società Olbia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti; riuniti preliminarmente i due procedimenti su istanza congiunta delle parti; vista istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, CGS, depositata dal difensore del Sig. Franco Cesare Rusconi e della Società Olbia Calcio Srl, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso e per la quale la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Franco Cesare Rusconi e la Società Olbia Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS, [“pena base per il Sig. Franco cesare Rusconi, sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società Olbia Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Franco Cesare Rusconi;

▪ ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Olbia Calcio Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. letta la memoria difensiva inviata via telefax dai soggetti deferiti Palmas e Deiana in data 22 aprile 2010; ascoltati il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità del Sig. Deiana chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e per il proscioglimento del Sig. Angelo Palmas, nonché il legale dei deferiti, che ha concluso per entrambi per il proscioglimento; rilevato che nel merito la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla documentazione depositata in giudizio; accertato che la Società Olbia ha omesso di attestare agli Organi Federali competenti il pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; che tale condotta inadempiente non trova alcuna valida giustificazione, tant’è che viene ammessa dalla Olbia Calcio nella predetta memoria difensiva; relativamente alla posizione del Sig. Deiana nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza dallo stesso addotta che dal 22 dicembre 2009 non sarebbe stato più tesserato per l’Olbia Calcio Srl, in quanto detta comunicazione si caratterizza per la sua tardività essendo stata comunicata in data 31 dicembre 2009, ossia proprio l’ultimo giorno previsto per porre in essere gli adempimenti richiesti dalle norme federali; relativamente alla posizione del Sig. Palmas, è stato dalla difesa documentalmente provato che con fax dell’8 ottobre 2009 la Società ha comunicato alla Lega Pro l’atto con il quale la Olbia Calcio Srl e il deferito con decorrenza 2 ottobre 2009 hanno “risolto consensualmente il rapporto di collaborazione in essere”, anche se tale circostanza non trova conforto negli atti federali (cd. censimento) dai quali a tutt’oggi il Palmas risulta tesserato per la Società Olbia; P.Q.M.

accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Angelo Deiana la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione, mentre proscioglie il Sig. Angelo Palmas da ogni addebito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it