F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile  2010  1) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile  2010 

1) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. GIANNINI GIUSEPPE SEGUITO GARA GALLIPOLI/GROSSETO DELL’8.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 199 del 9.2.2010)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 199 del 10 febbraio 2010 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato all’allenatore della squadra del Gallipoli, signor Giuseppe Giannini, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara per avere l’interessato “al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, rivolto un’espressione ingiuriosa all’Arbitro, afferrandolo con veemenza ad un braccio”. La circostanza concerne la gara Gallipoli/Grosseto dello scorso 8 febbraio 2010. Avverso la decisione del Giudice Sportivo, ha interposto reclamo il Gallipoli Calcio S.r.l. chiedendo una congrua riduzione della squalifica. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della reclamante e lo stesso allenatore della squadra del Gallipoli, i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame e sentiti gli intervenuti, accoglie il reclamo proposto e, per l’effetto, riduce la irrogata sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara a due giornate, peraltro già scontate dal signor Giuseppe Giannini. In tal senso depone la lettura dello stesso referto arbitrale nel quale il Direttore di gara riferisce che il signor Giannini si è espresso formulando la seguente frase : “è impossibile arbitrare in questo modo”. La “contestazione” del signor Giannini nasce dalla circostanza della avvenuta concessione – nei minuti di recupero del primo tempo – di un calcio di rigore alla squadra ospite del Grosseto, con contemporanea espulsione di un calciatore del Gallipoli. Non vi è dubbio che l’espressione adoperata, che la stessa reclamante riconosce censurabile, non ha tuttavia i tratti propri dell’espressione insultante o ingiuriosa, per come di contro ritenuto dal Giudice Sportivo. Considerando, peraltro, che l’allenatore del Gallipoli non ha precedenti significativi o comunque subito squalifiche durante la Stagione Sportiva 2009/2010, appare equo - come si è già detto - ridurre a due le giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Gallipoli Calcio S.r.l. di Gallipoli (Lecce) e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta al sig. Giannini Giuseppe a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it