F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile  2010  4) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile  2010 

4) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’F.C.  INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MUNTARI SULLEY ALI SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Internazionale/Sampdoria, disputato in data 21 febbraio 2010 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Sulley Ali Muntari la squalifica per due giornate effettive di gara per aver “al 35° del primo tempo, uscendo dal terreno di giuoco per la sostituzione, rivolto ripetutamente un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara”. In particolare, il calciatore dell’Internazionale, mentre usciva dal terreno di giuoco a seguito della sua sostituzione, si rivolgeva al Quarto Ufficiale con la seguente espressione:“ Siete proprio scarsi”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Internazionale Milano, la quale lamenta, oltre l’irragionevolezza dell’entità della sanzione inflitta, anche la non punibilità dell’espressione usata dal signor Muntari, atteso che il Quarto Ufficiale, in quanto soggetto dotato del potere di informare l’arbitro in caso di comportamento non corretto dei giocatori, non ha ritenuto necessario, nel momento in cui ha rilevato la predetta espressione, segnalare al direttore di gara l’accaduto e, così facendo, non avrebbe considerato ingiuriosa la condotta in questione. Pertanto, la società ha richiesto l’annullamento del provvedimento o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22 febbraio 2010, è presente l’Avv. Capellini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che la frase indirizzata dal signor Muntari al Quarto Ufficiale non appare rivestire contenuto ingiurioso, secondo il concetto tipicamente penalistico cui non può non farsi riferimento per qualificare l’ingiuria nell’ambito del procedimento sportivo, poiché non è idonea a ledere la dignità, l’onorabilità ed il decoro altrui. Ad ogni modo, la frase de qua è connotata da una palese mancanza di riguardo o di rispetto verso la persona alla quale è indirizzata, circostanza questa che la rende punibile ai sensi dell’art. 19 n. 4 C.G.S., il quale sanziona la condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In quest’ottica, ritenuto il comportamento irriguardoso meno grave di quello ingiurioso, vi è tuttavia spazio per un ridimensionamento della sanzione inflitta in primo grado al signor Muntari ed in particolare per la riduzione della squalifica ad 1 giornata di gara con l’aggiunta di un’ammenda di € 10.000,00. Per questi motivi, la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano,

riduce la sanzione inflitta al calciatore Muntari Sulley Ali ad 1 giornata effettiva di gara ed all’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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