F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile  2010  5) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile  2010 

5) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA AL SIG. DOS SANTOS MOURINHO JOSE’ MARIO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)

Con ricorso d'urgenza ritualmente proposto la società F.C. Internazionale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato al suo tesserato Dos Santos Mourinho José Mario, la squalifica per tre giornate effettive di gara e l'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00). Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito: 1) che il gesto delle “manette” non può integrare alcun illecito disciplinare; 2) che il difetto di contestualizzazione oggettiva del gesto, rivolto al pubblico e, asseritamente, alle telecamere essendo atto per definizione ermetico non può essere sussunto nella nozione di contestazione essendo, per contro, suscettibile di interpretazione anche in carenza di elementi probatori oggettivi idonei a supportare i presupposti fattuali posti a base della sanzione disciplinare comminata; 3) che i gesti plateali addebitati sono da considerarsi del tutto generici e non idonei a supportare, come avvenuto, la loro valenza polemica come, invece, arbitrariamente avvenuto; 4) che le condotte ingiuriose, conclusesi con l'affermazione “vergognatevi”, tutte dirette agli ufficiali di gara, non essendo, quest'ultima stata percepita dall'arbitro non consentono, con richiami alla materia penale, di essere interpretate come offesa all'onore di una persona presente e, quindi, ingiuriose; 5) che l'addebito circa le lamentele per la presenza dei rappresentanti della Procura Federale manifestatesi, durante tutta la durata della gara, con inviti a “non guardare e non tener conto del loro comportamento ma a seguire la partita” era del tutto apodittico, gratuito e privo del pur minimo riscontro in fatto ed in diritto; 6) che la sanzione comminata non era correlata a fattispecie astratte di riferimento e specifiche violazioni. In conseguenza la Società ricorrente ha concluso chiedendo, nel merito, la revoca (rectius annullamento) della sanzione comminata ed in subordine, la riduzione della stessa in misura di giustizia. Alla seduta del 26.2.2010 è comparso, davanti alla competente C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – il difensore della ricorrente il quale ha ampiamente illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.Ciò  premesso, questa C.G.F., sulla base degli atti ufficiali, rigetta il ricorso in quanto infondato. Osserva, infatti, preliminarmente che le condotte poste in essere dal signor Dos Santos Mourinho José Mario costituiscono violazione del basilare principio statuito dall'art. 1 n. 1 C.G.S. che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Non può, specie per quanto attiene al gesto delle “manette”, non rilevarsi l’estrema platealità e particolare gravità del reiterato atto, foriera di reazioni anche da parte del pubblico. Le vibranti e per più versi offensive proteste riguardano decisioni disciplinari adottate dal direttore di gara riferibili, contrariamente a quanto per evidente errore materiale refertato dai rappresentanti della Procura Federale, a provvedimenti per comportamenti sanzionati dall'arbitro in danno di calciatori della società ricorrente. Né giova obiettare, come eccepito dalla ricorrente, che l'affermazione “vergognatevi” non era stata percepita dagli Ufficiali di gara, atteso che precedenti frasi ad essi rivolte, con tono molto acceso ed offensivo, avevano, già di per sé, significato di disvalore ed erano gravemente lesive del prestigio. Altrettanto di segno in equivoco, come grave e plateale contestazione dell'operato arbitrale, deve considerarsi il lancio di una borsa “Sixtus” da parte del signor Dos Santos Mourinho José Mario e le insistenti lamentele indirizzate ai rappresentanti della P.F. all'uopo delegati per il controllo della gara. Congrua, pertanto, deve ritenersi la sanzione comminata anche in considerazione della recidiva specifica e reiterata applicata dal G.iudice Sportivo in dipendenza di precedenti condotte, in fattispecie analoghe, disciplinarmente sanzionate. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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