F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010 5) RICORSO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010
5) RICORSO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S, PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.RA GABRIELLA GENTILE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO A) PAR. IV) LETT. A) PUNTO 2) DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplina Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)
La ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nel Campionato 2009/2010, ad essa inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascrivibile al proprio amministratore unico e legale rappresentante, Sig.ra Gabriella Gentile, per violazione dell’art.10, comma 3, seconda parte C.G.S., in relazione all’allegato “A), par. IV), lett. A), punto 2) del Com. Uff. 142/A del 28 maggio 2009 (Delibera della Commissione Disciplina Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18 febbraio 2010), in fatto poiché l’Amministratore Unico della società ricorrente ha appreso della sanzione a mezzo degli organi di stampa poiché ad essa non è pervenuta alcuna comunicazione circa l’udienza avanti la Commissione Disciplina Nazionale del 18 febbraio 2010, essendo stato inviato il fax dagli Organi di Giustizia ad un numero non utilizzato
dalla società. In diritto, il provvedimento impugnato giustifica l’irrogazione della penalità sulla base ed in applicazione dell’art.10, comma 3, C.G.S. ove, il ricorrente evidenzia, non vi è alcun richiamo a punti di penalizzazione. La società ricorrente evidenzia, infine, la sua totale buona fede e pertanto non ritiene di contestare ed eccepire la violazione al diritto della difesa ma richiede la sola riforma del provvedimento di penalizzazione di un punto in classifica. La Corte, dopo un’attenta analisi dei documenti e dopo aver ascoltato la ricorrente, evidenzia quanto segue: - sul punto relativo alla omessa notifica rileva che i numeri di telefono della società sono quelli che risultano dal censimento, pertanto dovrà essere cura sempre delle Società aggiornare i fogli dell’anagrafe; - sul punto relativo alla buona fede, pur evidenziando gli sforzi della nuova dirigenza, la Corte rileva che l’elemento psicologico non trova spazio nella materia in discussione; - poiché non è in discussione il fatto che ha dato luogo alla sanzione qui reclamata, la Corte rileva altresì che un punto di penalizzazione corrisponde al minimo edittale del sistema sanzionatorio della C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Igea Virus Barcellona S.r.l. di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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