COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°164 del 26/04/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 25/06/2010 SANLURI – RONDINELLE LATINA Il Giudice Sportivo, – Vi
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°164 del 26/04/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 25/06/2010 SANLURI – RONDINELLE LATINA
Il Giudice Sportivo,
- Visto il Preannuncio di reclamo tempestivamente fatto pervenire dalla società Sanluri
- Considerato che, il C.U. n° 129 del 4\03\2010, del Comitato Interregionale dispone
l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva secondo
quanto previsto dal C.U. n° 84/A della FIGC e che i n considerazione di ciò le motivazioni e
la relativa attestazione di trasmissione alla controparte del reclamo dovevano pervenire a
questo Giudice Sportivo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello di
disputa della gara;
- Considerato che la società Sanluri non ha dato seguito alcuno al preannuncio di reclamo
(peraltro nel merito infondato in quanto il calciatore Galluzzo Giorgio, nato il 23\04\1978
tesserato Rondinelle Latina, non risulta in posizione irregolare)
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.
33 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
Delibera:
1. di dichiarare inammissibile il reclamo;
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
Sanluri – Rondinelle Latina 1-1
3. di addebitare sul conto della Società Sanluri la tassa del reclamo.
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