COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°165 del 29/04/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 25 APRILE 2010 ASD. CECINA – PISA Il Giudic
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°165 del 29/04/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 25 APRILE 2010 ASD. CECINA – PISA
Il Giudice Sportivo,
- letta l’ordinanza in data 28 aprile 2010, pubblicata sui C.U. 232/CGF, con la quale al
Corte di Giustizia Federale gli ha rimesso gli atti relativi alla gara di cui in epigrafe
affinchè sipronunci in merito alla regolarità del suo svolgimento ai sensi dell’art.29, 3°
comma, CGS:
OSSERVA
Risulta dagli atti che la gara Cecina – Pisa è stata, al 42° minuto del primo tempo, dapprima
interrotta temporaneamente dall’Arbitro non appena al medesimo comunicato da alcuni
sostenitori della società ospitata il decesso, per cause naturali, di un loro tifoso verificatosi
all’esterno dell’impianto sportivo; e poco dopo sospesa definitivamente in considerazione
delle prevedibili reazione che una eventuale ripresa del gioco avrebbe determinato nella
tifoseria del Pisa. L’Arbitro, pertanto, ha ritenuto, nell’ambito della propria discrezionalità, di
dovere interrompere in via definitiva la gara per esclusivi motivi di sicurezza, motivi qualche
minuto dopo confermati dallo stesso Questore. Il tutto in applicazione della Regola n°5 del
gioco del calcio che, al secondo comma (competenze ed obblighi dell’Arbitro), dispone che
“l’Arbitro deve interrompere momentaneamente la gara, sospenderla o interromperla
definitivamente a seguito di interferenze da eventi esterni, quali essi siano”.
Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che al Giudice Sportivo è, ai sensi dell’art.29, 3°
comma, CGS, precluso qualsiasi giudizio in ordine alla regolarità dello svolgimento delle
gare quando si verta su fatti devolutio alla esclusiva discrezionalità dell’Arbitroaisensi della
succitata Regola 5 del gioco del calcio. Una volta accertato che la gara ( perlatro sino al 42°
del primo tempo svoltasi in assoluta regolarità), è stata definitivamente sospesa non già
per eventi suscettibili di valutazione del Giudice Sportivo, ma in virtù di eventi la cui
valutazione è rimessa alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’Arbitro, non può questo
Giudice Sportivo, con proprio provvedimento, entrare nel merito della decisione adottata
dall’Arbitro ostandovi, come si è detto, il disposto dell’art.29 sopracitato.
Gli atti pertanto vanno trasmessi, al Comitato Interregionale perchè adotti gli adempimenti
di competenza in ordine alla ripetizione della gara.