COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°165 del 29/04/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 25 APRILE 2010 ASD. CECINA – PISA  Il Giudic

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°165 del 29/04/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D

GARA DEL 25 APRILE 2010 ASD. CECINA – PISA 

Il Giudice Sportivo, 

-  letta l’ordinanza in data 28 aprile 2010, pubblicata sui C.U. 232/CGF, con la quale al

Corte di Giustizia Federale gli ha rimesso gli atti relativi alla gara di cui in epigrafe

affinchè sipronunci in merito alla regolarità del suo svolgimento ai sensi dell’art.29, 3°

comma, CGS:

OSSERVA

Risulta dagli atti che la gara Cecina – Pisa è stata, al 42° minuto del primo tempo, dapprima

interrotta temporaneamente dall’Arbitro non appena al medesimo comunicato da alcuni

sostenitori della società ospitata il decesso, per cause naturali, di un loro tifoso verificatosi

all’esterno dell’impianto sportivo; e poco dopo sospesa definitivamente in considerazione

delle prevedibili reazione che una eventuale ripresa del gioco avrebbe determinato nella

tifoseria del Pisa. L’Arbitro, pertanto, ha ritenuto, nell’ambito della propria discrezionalità, di

dovere interrompere in via definitiva la gara per esclusivi motivi di sicurezza, motivi qualche

minuto dopo confermati dallo stesso Questore. Il tutto in applicazione della Regola n°5 del

gioco del calcio che, al secondo comma (competenze ed obblighi dell’Arbitro), dispone che

“l’Arbitro deve interrompere momentaneamente la gara, sospenderla o interromperla

definitivamente a seguito di interferenze da eventi esterni, quali essi siano”.

Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che al Giudice Sportivo è, ai sensi dell’art.29, 3°

comma, CGS, precluso qualsiasi giudizio in ordine alla regolarità dello svolgimento delle

gare quando si verta su fatti devolutio alla esclusiva discrezionalità dell’Arbitroaisensi della

succitata Regola 5 del gioco del calcio. Una volta accertato che la gara ( perlatro sino al 42°

del primo tempo  svoltasi in assoluta regolarità), è stata definitivamente sospesa non già

per eventi suscettibili di valutazione del Giudice Sportivo, ma in virtù di eventi la cui

valutazione è rimessa alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’Arbitro, non può questo

Giudice Sportivo, con proprio provvedimento, entrare nel merito della decisione adottata

dall’Arbitro ostandovi, come si è detto, il disposto dell’art.29 sopracitato.

Gli atti pertanto vanno trasmessi, al Comitato Interregionale perchè adotti gli adempimenti

di competenza in ordine alla ripetizione della gara. 

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