COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. VITTORINI ANTONIO, PRESIDENTE DEL

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°60 del 29/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEL SIG. VITTORINI ANTONIO, PRESIDENTE DELLA S.S. PRETURO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, PROIBITA’ E CORRETTEZZA SPORTIVA, PER AVER CON IL SUO COMPORTAMENTO UNA INDEBITA PRESSIONE NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO SIG. STUFANO BARONE, INDUCENDOLO A MODIFICARE L’ORIGINARIO RAPPORTO DI GARA, AL SOLO FINE DI PAGARE UNA SOMMA INFERIORE DI RISARCIMENTO DANNI, PROVOCANDO, COSI’, UN ATTEGGIAMENTO IDONEO A LEDERE DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE IL PRESTIGIO, LA CREDIBILITA’ E LA REPUTAZIONE DI UNA SPECIFICA STRUTTURA FEDERALE; NONCHE’ LA VIOLAZIONE DELL’ART.30, COMMA 2, DELLO STATUTO DELLA FIGC, PER AVER PROPOSTO UNA DENUNCIA QUERELA NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO DINANZI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DELL’AQUILA, NONOSTANTE IL DINIEGO DELLA FEDERAZIONE; E DELLA S.S. PRETURO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE, SIG.VITTORINI ANTONIO.

  Con nota del 26/03/2009, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Vittorini Antonio e la società S.S. Preturo per rispondere delle contestazioni sopra descritte.

  Con la racc. a.r. del 15/3/2010, ritualmente notificata , la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 26/04/2010, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive .

Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, nonché il Sig. Vittorini Antonio ed il suo difensore per se stesso ed in rappresentanza anche della Società deferita.Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e dopo ampia discussione, concludeva per l’applicazione delle seguenti sanzioni: un anno di inibizione e ammenda di € 1.000,00 per il sig. Vittorini Antonio nonché per la S.S. Preturo tre punti di penalizzazione e € 1.000,00 di ammenda.

I soggetti deferiti contestavano le ragioni dell’avvenuto deferimento e concludevano per il loro proscioglimento. La Commissione Disciplinare ritiene che la responsabilità dei soggetti deferiti sia acclarata solo in riferimento alla contestazione relativa al fatto il sig. Antonio Vittorini abbia agito nei confronti dell’arbitro Stefano Barone nonostante gli fosse stata negata l’autorizzazione da parte del Presidente Federale e ciò in palese violazione della clausola compromissoria. Non può allo stesso modo ritenersi provata la responsabilità per la parte residua di contestazione in quanto dagli elementi raccolti nella fase delle indagini non risulta evidente la volontà del Vittorini di ottenere vantaggi o utilità in violazione delle norme federali ma semplicemente l’intenzione di trovare una soluzione alla vicenda che ponesse fine alla questione controversa soprattutto in considerazione del fatto che il giovane arbitro aveva più volte insistito per tale componimento anche per evitare complicazione di natura giudiziaria.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene la Commissione di infliggere al sig. Antonio Vittorini la sola sanzione della inibizione per mesi 6, non essendo applicabile la sanzione dell’ammenda a norma dell’art.19, comma 5  e 6, C.G.S. ed alla Società S.S. Preturo la sanzione della ammenda € 500,00 per responsabilità diretta.

DELIBERA

Infliggere al sig. Antonio Vittorini la sanzione per mesi 6  e la sanzione della ammenda € 500,00 alla Società S.S. Preturo.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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