COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 136 RECLAMO PROPO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
136 RECLAMO PROPOSTO DA P.D. LENTIGIONE
avverso perdita gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 7.4.2010
gara LENTIGIONE – FONTAN AUDAX del 21.3.2010
La P.D. LENTIGIONE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento – assunto dal G.S. per posizione irregolare dei calc. Fiordelmondo Fabio e Pisani Nicola - facendo presente che : 1) immediatamente dopo il triplice fischio finale della gara Marzolara – Lentigione del 21.2.2010 il calc. FIORDELMONDO veniva espulso, con esibizione del cartellino rosso e con segnalazione, mediante crocetta, nell’apposito spazio della distinta giocatori restituita dall’arbitro con i documenti di gara e, successivamente squalificato – C.U. n. 34 del 24.2.2010 – per tre giornate, per proteste; 2) in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 45, comma 2, il calc. FIORDELMONDO non prendeva parte alle gare Salsomaggiore – Lentigione del 24.2.2010, Lentigione – Bettola del 28.2.2010 e Brescello – Lentigione del 7.3.2010. 3) immediatamente dopo il triplice fischio finale della gara Salsomaggiore – Lentigione del 24.2.2010 il calc. Pisani veniva espulso, con esibizione del cartellino rosso e con segnalazione, mediante crocetta, nell’apposito spazio della distinta giocatori restituita dall’arbitro con i documenti di gara e, successivamente squalificato – C.U. n. 35 del 3.3.2010 – per tre giornate, per proteste; 2) in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 45, comma 2, il calc. Pisani non prendeva parte alle gare Lentigione – Bettola del 28.2.2010, Brescello – Lentigione del 7.3.2010 e Pontolliese – Lentigione del 17.3.2010. Ritiene pertanto che i calc. Fiordelmondo e Pisani avessero pieno titolo per partecipare alla gara Lentigione – Fontana Audax del 21.3.2010. Chiede l’annullamento della decisione del G.S. , con il ripristino del risultato conseguito sul campo.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che, come risulta dal referto della gara Marzolara – Lentigione del 21.2.2010, il calc. FIORDELMONDO veniva espulso, con cartellino rosso, dopo che era già stata proclamata, con il triplice fischio, la fine della gara e che, come risulta dal referto della gara Salsomaggiore – Lentigione del 24.2.2010, il calc. PISANI NICOLA veniva espulso, con cartellino rosso, dopo che era già stata proclamata, con il triplice fischio, la fine della gara ;
- riscontrato che la Guida Pratica dell’A.I.A., relativamente alla Regola 12 – Falli e scorrettezze, chiarisce che “l’uso del cartellino è per dare una chiara indicazione che è stato adottato un provvedimento disciplinare nei confronti di un calciatore”;
- preso atto che l’art. 45, comma 2, del C.G.S. stabilisce che “...il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del G.S.”;
- considerato che univoche decisioni della C.A.F. stabiliscono che “la disposizione prevista dall’art. 36, comma 2 (attualmente art. 45, comma 2), del C.G.S. è operante se ed in quanto il calciatore sia stato effettivamente espulso dal terreno di gioco. Non è invece applicabile nella diversa ipotesi in cui, a gara ultimata, l’arbitro abbia dichiarato che il calciatore – colpevole di un fatto commesso al termine della gara – debba considerarsi espulso (attualmente con la esibizione del cartellino rosso); in tal caso la sanzione deve essere scontata con le modalità previste dall’art. 12 (attualmente art. 22) del C.G.S.” C.A.F. 1.2.1990 app.U.S.Lizzanello; “l’automatismo della sanzione è, invero, principio che si ricollega unicamente al fatto storico dell’espulsione e non già a quello, ipotetico, di una espulsione che sarebbe stata decretata se l’infrazione fosse stata commessa durante lo svolgimento della gara” C.A.F. 30.3.1989 app. Caronnese;
- verificato che nel C.U. del C.R.E.R. n. 34 del 24.2.2010 il calc. FIORDELMONDO, fra i giocatori “non espulsi”, risulta squalificato per tre giornate e che nel C.U. del C.R.E.R. n. 35 del 3.3.2010 il calc. PISANI, fra i giocatori “non espulsi”, risulta squalificato per tre giornate;
- osservato che il calc. FIORDELMONDO, per effetto della osservanza delle disposizioni di cui al citato art. 22 del C.G.S. avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica a partire dal 25 febbraio 2010 in avanti e che il calc. PISANI avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica a partire dal 4 marzo 2010;
- valutato che, in virtù di quanto precede, i calc. FIORDELMONDO e PISANI sono stati schierati in campo nella gara Lentigione – Fontana Audax senza averne titolo, in quanto non avevano ancora scontato del tutto le squalifiche di cui ai C.U. n. 34 del 24.2.2010 e n. 35 del 3.3.2010 ,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta dal primo giudice di infliggere alla P.D.LENTIGIONE la sanzione della perdita per 0 – 3 della gara LENTIGIONE – FONTANA AUDAX del 21.3.2010.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.