COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REG
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
139 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CATTOLICA CALCIO
avverso perdita gara e ammenda € 300
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 del 31.3.2010
gara VALLESAVIO – CATTOLICA del 20.3.2010
L’A.S.D. CATTOLICA CALCIO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo notare che : 1) “la sospensione anticipata decretata dal direttore di gara per rissa generale e motivo fondamentale, come si legge dalla sentenza del G.S. non può essere condivisa in quanto non corrisponde alla realtà dei fatti e sembra invece essere stata interpretata male dall’arbitro che, forse, preso un po’ dallo spavento e turbato dalla situazione, ha ritenuto di sospendere anticipatamente la gara più per un suo stato d’animo che per un reale pericolo alla propria incolumità”; 2) “è vero che il nostro calc. Forte è venuto a contatto con un addetto della Soc.Vallesavio mentre rientrava negli spogliatoi a seguito di una espulsione dal campo e che proprio questo motivo aveva indotto quasi tutti i giocatori ad abbandonare il campo, ma non, come ha scritto l’arbitro, improvvisamente e senza alcun motivo, perché il motivo è stato proprio il contatto tra Forte e un dirigente del Vallesavio”; 3) “l’arbitro scrive nel suo referto che ne nasceva un parapiglia di circa sei minuti che coinvolgeva quasi tutti i giocatori e anche i dirigenti, ma in realtà non è così, in quanto il tutto è durato un paio di minuti e non di più ed in realtà non ne è scaturito nessun parapiglia in quanto tutti i giocatori e i dirigenti accorsi si sono prontamente adoperati per dividere i due, senza litigare in nessun modo tra loro per cui non si capisce perché l’arbitro, peraltro rimasto in campo e quindi ben lontano dai fatti, possa scrivere di un parapiglia generale che in realtà non c’è mai stato”. Ritenuto che l’arbitro, nell’occasione, non si sia avvalso di tutti i suoi poteri per riprendere il gioco ed In considerazione che lo stesso G.S., in casi analoghi ebbe a dichiarare che perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze od intimidazioni gravi(da parte di calciatori, tesserati o spettatori), è necessario che queste abbiamo posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara(o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre altresì che l’arbitro non sia in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione fisiologica dela gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i suoi mezzi in potere”. In ciò sostenuto anche da decisione della C.A.F., chiede la ripetizione della gara e la riduzione dell’ammenda.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, poco dopo la espulsione per doppia ammonizione del calc. Forte dell’A.S.D.Cattolica Calcio, tutti i giocatori di entrambe le squadre lasciavano il campo di gioco e, seguiti anche da tutti i dirigenti delle due compagini, si portavano nel recinto spogliatoi, ove il predetto calciatore era venuto a diverbio, con scambio di insulti e reciproche “manate” e schiaffi, con un dirigente locale. Ne nasceva una rissa generale con scambio di insulti e colpi proibiti. Dopo circa 5 minuti di parapiglia, l’arbitro, ritenuto che non sussistessero più le condizioni per riprendere la gara – anche perchè se avesse dovuto prendere provvedimenti nei confronti dei calciatori che avevano preso parte ai tafferugli, le due squadre non avrebbero mantenuto il numero minimo di giocatori previsto per la disputa delle gare – ne disponeva la sospensione;
- considerato che univoche decisioni della C.A.F., in casi analoghi concordano nel ritenere entrambe le squadre partecipanti a disordini meritevoli entrambe della perdita della gara (22.2.1996; 25.3.1999; 11.4.2001; 16.12.2002; 17.3.2003; 1.3.2004; 4.4.2005);
- valutato, inoltre, che nel caso particolare, se, come ha dichiarato l’arbitro, avesse dovuto espellere i calciatori che avevano preso parte ai disordini, sarebbe venuto meno il numero minimo di giocatori necessario per la disputa delle gare,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando, a carico dell’A.S.D. CALCIO CATTOLICA l’ammenda di € 300 e la perdita per 0-3 della gara VALLESAVIO – CATTOLICA del 20.3.2010.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.