COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO A CINQUE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CALCIO A CINQUE – SERIE C 2

141  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. NAVILE ZOLA 1987

avverso omologazione risultato gara

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 del 31.3.2010

gara  YOUNG LINE – NAVILE ZOLA del 6.3.2010

L’A.S.D . NAVILE ZOLA  1987, della quale è stato sentito il Presidente,  ripropone il reclamo già presentato in primo grado e respinto da quel primo giudice,  segnalando che : 1) durante il secondo tempo la squadra YOUNG LINE sostituiva ripetutamente il portiere con un giocatore che subentrava dalla panchina e viceversa con il gioco in svolgimento, traendone indebito vantaggio. Sostiene che alla Regola 3 del Regolamento del Calcio a Cinque, le decisioni Ufficiali F.I.G.C. contemplano che :”Nei Campionati Regionali, Provinciali e nei Tornei organizzati sotto l’egida della F.I.G.C., il portiere può scambiare il proprio ruolo con qualsiasi altro calciatore, a condizione che uno dei due arbitri ne sia preventivamente informato e che lo scambio dei ruoli avvenga a gioco fermo. Se sostituito deve indossare una maglia di colore diverso”.  Constatata la violazione del predetto articolo attualmente in vigore e che la squadra avversaria, pur agendo in buona fede, ne abbia tratto indebito vantaggio, ma in virtù anche del fatto che l’arbitro non era a conoscenza di questo articolo del regolamento, richiede la vittoria 0 – 6 a tavolino e, in subordine, la ripetizione della partita.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha dichiarato che la sostituzione del portiere si è verificata, da parte dello stesso calciatore, qualche volta a gioco fermo ed altre volte a gioco in svolgimento;

- preso atto della citazione fatta dalla ricorrente e verificato che la Guida Pratica dell’A.I.A. afferente la medesima Regola 3, circa la possibilità di un calciatore di sostituire momentaneamente o definitivamente sostituire il portiere,  prevede che  “il sostituto dovrà indossare una maglia di colore diverso (con esclusione di tute, fratini e quant’altro) e la maglia deve essere contrassegnata con lo stesso numero del calciatore che sostituisce il portiere. Al fine di facilitare la sostituzione del portiere stesso potrà indossare  una maglia di colore diverso con un foro sulla schiena di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il giocatore che sostituisce il portiere. La sostituzione del portiere avviene a gioco in svolgimento, tranne quando questi viene sostituito da un giocatore presente nel rettangolo di gioco”;

- valutato che il dettato delle norme appare come elemento di supporto per facilitare il compito  dell’arbitro nel riconoscimento del giocatore entrante -  che, nel caso particolare l’arbitro ha dichiarato  di avere sempre ben identificato –  e che non rivesta carattere cogente per invalidare la regolarità dello svolgimento della gara,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando l’omologazione del risultato conseguito sul campo : YUONG LINE 3 – NAVILE ZOLA 2.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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