COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129  del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL SPIGNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI A

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 129  del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL SPIGNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U.N . 39 DEL 1°.4.2010

(Gara: PRO FORMIA – REAL SPIGNO del 27.3.2010 – Campionato III Categoria Latina)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali, osserva:

Al 6 del secondo  tempo della gara , in seguito ad un intervento falloso da parte di un calciatore della Società PRO FORMIA e della successiva reazione violenta di un calciatore avversario, si accendeva sul terreno di gioco una zuffa che coinvolgeva  giocatori di entrambe le squadre in campo e in panchina nonché dirigenti che cercavano di riportare la calma.

Nella circostanza, l’arbitro, individuati tra i contendenti cinque calciatori della Società REAL SPIGNO e quattro della Società PRO FORMIA, decideva la sospensione dell’incontro, poiché la Società REAL SPIGNO, a seguito delle conseguenti espulsioni, avrebbe contato un numero di giocatori inferiore al minimo consentito, per tutelare la propria incolumità e quella dei tesserati, il Direttore di gara ometteva di notificare i relativi provvedimenti disciplinari.

Il giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina, facendo proprie sostanzialmente le motivazioni contenute nel referto arbitrale, infliggeva alla Società REAL SPIGNO la punizione della perdita della gara con la penalità dell’ammenda di € 100, ritenendo la stessa Società obiettivamente responsabile della sospensione.

La Società REAL SPIGNO si è rivolta a questo Organo di Giustizia Sportiva contestando la decisione del Giudice, chiedendo l’annullamento della sanzione della perdita della gara e, conseguentemente la sua ripetizione.

La ricorrente, a sostegno del gravame, afferma che la mischia avrebbe avuto una brevissima durata prima del ripristino della normalità, circostanza questa che, a suo dire, non avrebbe giustificato  la sospensione dell’incontro, menzionando anche un’aggressione subita dai propri calciatori da parte degli avversari, non segnalata nel rapporto di gara.

In sede di audizione, la Società REAL SPIGNO confermando le motivazioni del ricorso, insiste nella richiesta di ripetizione dell’incontro.

Il reclamo è infondato.

E’ stato sentito in sede supplemento di referto l’arbitro, il quale ha precisato che la zuffa era circoscritta ai nove calciatori delle due squadre da lui segnalati nel referto alla voce delle espulsioni.

Dalla lettura degli atti ufficiali emerge, inoltre, una situazione di tafferuglio i cui protagonisti erano calciatori delle due squadre che si colpivano con pugni e calci e non suscettibili ovviamente di risoluzione nell’arco  di pochissimo tempo, come un semplice ed innocuo battibecco. Non possono quindi assumersi le lamentele della Società REAL SPIGNO.

Per tali motivi, appare corretta la decisione arbitrale di porre fine anticipata all’incontro.

Tanto premesso, ritenuta inattendibile l’istanza della ricorrente circa la ripetizione della gara e le altre sanzioni adottate dal Giudice di prime cure

DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando tutte le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo con il C.U. n. 39 del 1°.4.2010.

La tassa reclamo va incamerata

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it