COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129  del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROVIANO TEAM SERVICE AVVERSO IL P

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 129  del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROVIANO TEAM SERVICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 A CARICO DEL CALCIATORE SCHIAVETTI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 DELL’11.3.2010

(Gara: FONTE NUOVA – ROVIANO TEAM SERVICE del 6.3.2010 – Campionato Jun Reg. B)

La Società ROVIANO TEAM SERVICE, in sede di reclamo e di audizione  diretta, richiede l’annullamento del provvedimento citato in titolo.

Afferma la ricorrente che il proprio tesserato SCHIAVETTI LUCA ha effettivamente rivolto all’arbitro proteste verbali ed espressioni offensive (tanto da essere state censurate dalla Società stessa), a fronte di decisioni tecniche del direttore di gara medesimo ritenute errate, ma che assolutamente non è l’autore del grave gesto incriminante (sputo sulla nuca dell’arbitro).

Soggiunge detta Società di non negare quest’ultimo episodio, ma affermando l’estraneità del proprio tesserato, esprime dubbi circa la possibilità che l’arbitro essendo girato di spalle, sia stato in grado di identificare esattamente l’autore del gesto, visto altresì che, allorquando è stato attinto alla nuca, era attorniato da quasi tutti i tesserati  della squadra.

In definitiva, sussistendo il ragionevole e concreto dubbio che il Direttore di gara possa aver riconosciuto nello SCHIAVETTI l’autore dello sputo, la ricorrente sostiene che non si può attribuire a quest’ultimo una responsabilità così pesante e conseguentemente una squalifica delle proporzioni succitate.

Questa Commissione ha provveduto ad approfondire la situazione sopradescritta con basilare riferimento al referto arbitrale, fonte di prova preminente e ovviamente anche ai contenuti del reclamo dinanzi sinteticamente illustrato.

Accertata la sussistenza dei comportamenti ingiuriosi ed offensivi si è inteso ricostruire la dinamica relativa alla parte più grave degli eventi e cioè come l’arbitro sia stato in grado di identificare lo SCHIAVETTI quale autore del gesto.

Il direttore di gara, non solo nel referto ma anche successivamente in sede di supplemento di documentazione, nonché di audizione presso questa Commissione, ribadisce la certezza dell’identificazione.

Afferma infatti che, mentre scendeva la scalinata, guardando da un lato scorgeva già con la coda dell’occhio lo SCHIAVETTI che stava effettuando lo sputo; contestualmente, nel voltarsi sentiva di essere stato attinto alla nuca e con la mano, portata immediatamente dietro la testa, verificava la presenza di saliva. Fermatosi automaticamente, guardava negli occhi lo SCHIAVETTI che, a sua volta, si fermava rimanendo sorpreso e, passato il momento di imbarazzo, distoglieva lo sguardo da quello dell’arbitro.

A fronte di tale minuziosa descrizione, appare chiara la dinamica dei fatti.

Per quanto sopra, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di respingere il reclamo della Società ROVIANO TEAM SERVICE confermando la squalifica del calciatore SCHIAVETTI LUCA fino al 31.3.2013.

La tassa reclamo va incamerata.

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